Argomento: “Libertà di culto e sentenza del Tar: quali azioni da parte del Comune di Pisa”

Di seguito la traccia dell’argomento che domani, 23 giugno, si discuterà in Consiglio Comunale:

Argomento – Libertà di culto e sentenza del Tar: quali azioni da parte del Comune di Pisa

Con la sentenza n. 633/2020, pronunciata nell’udienza del 13 maggio scorso e pubblicata il 1° giugno, il Tribunale Amministrativo della Toscana ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione culturale islamica di Pisa contro gli atti con cui l’Amministrazione comunale e la locale Soprintendenza hanno ostacolato la realizzazione, nell’area di via Chiarugi di proprietà dell’associazione, di un Centro culturale con annessa area di preghiera.

Il TAR ha censurato il comportamento dell’amministrazione comunale su due fronti. Da un lato, essa ha totalmente trascurato le problematiche relative alla tutela della libertà religiosa nel momento in cui ha semplicemente cancellato la previsione contenuta nella Scheda norma 10.1 “Porta a Lucca Enel” destinata a luogo di culto: tale atto, ha chiarito il Tribunale, non lede un mero interesse dei proprietari dell’area, ma un diritto fondamentale e indisponibile, tutelato dalla Costituzione e da numerose norme di rango internazionale. Dall’altro lato, essa ha espresso con vari atti formali la propria volontà di impedire la realizzazione del centro culturale: tra questi atti rientra anche il diniego a costruire notificato all’associazione prima che la Soprintendenza ai Beni culturali si fosse espressa in via definitiva sul progetto.

Il TAR ha conseguentemente annullato, per quanto riguarda il Comune di Pisa, i seguenti atti:

  • la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 10 settembre 2019, contenente adozione della variante stadio, nonché tutti gli atti presupposti, tra cui la delibera della Giunta Comunale n. 152 del 31 luglio 2018, con cui si dava avvio al procedimento di variante;

  • il diniego a costruire nell’area in questione.

A fronte della decisione del Tar che ripristina la legalità costituzionale e richiama l’amministrazione ai propri obblighi di garanzia effettiva delle libertà di culto, riteniamo indispensabile che il Consiglio comunale dia indicazioni precise su come rispettare concretamente e senza indugi la Costituzione. Riteniamo altrettanto indispensabile, quindi, che sia il Consiglio comunale, in qualità di organo competente, ad adottare e approvare gli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio.

Francesco Auletta, Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

 

Condividi questo articolo

Lascia un commento