Interpellanza: Applicazione sentenza Tar su Regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare

Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Applicazione sentenza Tar su Regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare

Tenuto conto della sentenza del Tar 350/2020 del 19 marzo 2020 in merito alla delibera adottata dal consiglio comunale di Pisa n.27 in data 9 luglio 2019 (“NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE – REQUISITI DI QUALITA’, LIMITAZIONI ALL’INSEDIAMENTO E ATTIVITA’ VIETATE A SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI INERENTI LA SALUTE PUBBLICA, LA CIVILE CONVIVENZA, IL DECORO URBANO, IL PAESAGGIO URBANO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO –), in particolare per quanto concerne la questione delle emissioni sonore nei locali.

Tenuto conto di quanto si legge nell’allegato E della delibera sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvata dal consiglio comunale nella seduta del 20 aprile, in particolare dove nella sentenza del giudice di pace (n.844 del 23/11/2020) si evidenzia: “Pertanto, giusto il chiarimento del Tar, è ovviamente illegittima la sanzione basata sull’assenza di un nulla-osta da parte del Comune, essendo pacificamente sufficiente l’autodichiarazione dell’esercente nel rispetto dei limiti della pianificazione acustica comunale, restando ovviamente “l’obbligo degli esercenti di attenersi al rispetto dei limiti legali e la potestà di verifica da parte dell’Autorità del rispetto degli stessi limiti, con il connesso regime sanzionatorio”, ma che ovviamente è fatto estraneo agli accertamenti impugnati”.

Tenuto conto che da quanto emerso dall’audizione degli uffici nella seduta della quarta commissione consiliare permanente del 14 aprile 2020 alla luce della sentenza del Tar il Comune potrebbe essere soccombente in altri ricorsi già presentati.

Tenuto conto del quesito formulato in data 22 aprile dai consiglieri Auletta, Amore e Picchi agli uffici competenti in cui tra le altre cose si chiedeva: “se è opportuno a giudizio degli uffici che il Comune adegui il regolamento secondo quanto emerso al fine di non incorrere in ulteriori contenziosi”.

Tenuto conto che a suddetti quesiti gli uffici hanno risposto tramite un parere dell’avvocato Toscano il quale scrive: “Non occorrevano, e non occorrono particolari atti di adeguamento, se non la presa d’atto che tali norme sono state annullate, con la conseguente espunzione dal regolamento stesso”.

Tenuto conto dei profili che possono emergere a danno dell’amministrazione comunale nel non aver proceduto a queste modifiche regolamentari in applicazione della sentenza del Tar.

Tenuto conto della risposta fornita dal Dirigente Balducci in merito alla vicenda nella quale tra le altre cose precisa che: “il giudizio sulle modifiche e/o correzioni al Regolamento non spetta alla Avvocatura. Il regolamento (eventualmente) può essere modificato o su impulso dell’organo politico o a seguito di una istruttoria fatta dalla Direzione competente”.

Si chiede al sindaco e alla giunta:

Perché non si è proceduto in questo anno a modificare il regolamento in base a quanto emerso dalla sentenza del Tar, esponendo così l’amministrazione comunale a ulteriori possibili contenziosi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

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