Interpellanza: Rispetto delle norme in materia di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Pisa

Preso atto che un membro del personale fiduciario di supporto agli organi politici nominato dal sindaco, iscritto all’Ordine dei giornalisti, in servizio con funzioni di ufficio stampa del Comune di Pisa, nonché redattore di Pisainformaflash (“quotidiano online con informazioni e notizie dell’Amministrazione Comunale, dal “Comparto Comunicazione” del Comune di Pisa“), conduce da qualche settimana su una emittente televisica locale una trasmissione  nel corso della quale viene fatta e commentata la rassegna stampa.

Tenuto conto che:

–          la legge 150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”) recita chiaramente all’articolo 9 (Uffici stampa), comma 4: “I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche“;

–          il medesimo concetto è ribadito anche nella Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa, approvata il 10 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;

–          il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella riunione del 27 gennaio 2016, recita all’articolo 14 (Uffici stampa): “Il giornalista che opera negli uffici stampa: a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione; b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico“;

–          il Decreto legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” riporta all’articolo 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), comma 5, che l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da società che svolgano attività d’impresa o commerciale è disposta dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati tali da escludere “situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi“; al comma 7: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi“; al comma 12 stabilisce l’obbligo che le amministrazioni che autorizzano incarichi, “anche a titolo gratuito“, comunichino e motivino prontamente il fatto al Dipartimento della funzione pubblica, mentre i commi successivi stabiliscono le sanzioni in caso di mancato adempimento;

–          il tavolo tecnico fra Dipartimento della Funzione Pubblica ed enti locali ha emanato nel 2013 il documento “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”; questo al punto a-1 richiama il D.P.R. 3/57 per ricordare come “il dipendente pubblico non potrà ‘[…] assumere impieghi alle dipendenze di privati’ “; ai punti b- 8 e 9 vieta incarichi che presentino situazioni di conflitto di interesse; al punto c-6 ribadisce il divieto di assumere incarichi senza l’espressa autorizzazione dell’ente pubblico;

Si chiede quindi al Sindaco e alla Giunta:

–          se  la collaborazione con un mezzo di informazione privato di un membro del personale fiduciario nominato dal Sindaco  con funzioni di ufficio stampa del Comune e redattore di Pisainformaflash sia in contrasto con le summenzionate leggi e normative;

–          se non vi sia un conflitto d’interessi nel momento in cui chi cura l’attività di informazione istituzionale “in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa” (legge 150/2000, art. 9, comma 1), contemporaneamente lavora per tali mezzi di comunicazione;

–          se e come intendano intervenire in merito;

–          se per tale collaborazione sia stata concessa dall’Ente, come prevedono le norme summenzionate, una espressa e motivata autorizzazione, ed eventualmente di produrre la stessa;

–          se tale collaborazione sia stata notificata e motivata al Dipartimento della Funzione Pubblica, come prevedono le norme summenzionate, ed eventualmente in che termini.

 

Francesco Auletta

Marco Ricci

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