Tenuto conto della determina del 23 marzo 2026: “Ritiro atti per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio 2026 – procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento della gestione in concessione mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art.139 C.1 del DLGS n.36/23 del servizio di illuminazione pubblica efficientamento energetico, adeguamento normativo ed illuminotecnico, valorizzazione monumentale con creazione di una smart city comunale in ottica di totale decarbonizzazione per gli impianti di illuminazione pubblica del comune di Pisa”.
Ricordato che con determina della direzione D12 n. 1204 del 25.08.2025 era stata indetta una procedura aperta di rilevanza europea e che la scadenza per la presentazione delle offerte, dopo una prima proroga, era stata fissata per il 13.01.2026, giorno in cui con altra determina è stata nominata la commissione di gara
Considerato che il 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-810/24), nell’ambito di una questione pregiudiziale sorta in vigenza dell’art. 183 del Dlgs n. 50/2016 ha sancito che il diritto di prelazione disciplinato dalla normativa nazionale è incompatibile con i principi di cui all’art. 3 paragrafo 1 in combinato disposto con l’art. 49 del TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando n. 68 della direttiva UE 2014/23 relativi alla libertà di stabilimento e al rispetto dei principi di parità di trattamento non discriminazione, imparzialità e trasparenza;
Tenuto conto che con la determina del 23 marzo 2026 si è deciso cosi di “ritirare, per le motivazioni riportate nella parte espositiva del presente provvedimento, la determinazione a contrarre D-12 n. 1204/2025 e tutti gli atti conseguenti, compreso gli atti di indizione e svolgimento della procedura di gara indetta su START con il numero 033461/2025 visibile al link https://start.toscana.it/tendering/tenders/033461-2025/view/detail/1, al fine di riemettere un nuovo bando rispettoso dei principi enunciati dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-810/24) del 05.02.2026 e nell’ambito delle potenzialità innovative della finanza di progetto”
Alla luce di quanto sin qui esposto
Si chiede al sindaco e alla giunta
fino a quando si è deciso di prorogare l’attuale gestione del servizio;
come si intende procedere alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
che tipo di gara si pensa di predisporre e in che tempi, per quali servizi e per quali importi
Giulia Contini – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista
