Interpellanza : stato dell’arte delle concessioni marittime, valutazione dei dati presenti e prospettive future

Tenuto conto che:

• L’art. 43, comma 2, TUEL riconosce a ciascun consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, nonché di presentare interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo;

• L’art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 espressamente include «i membri dei consigli comunali» tra i soggetti ai quali la comunicazione di informazioni relative all’accertamento tributario non costituisce violazione del segreto d’ufficio, e il medesimo articolo stabilisce che «non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi»;

• La competenza gestoria in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative — rilascio, rinnovo, determinazione dei canoni, pianificazione dell’arenile e amministrazione del bene spiaggia — è in capo ai Comuni ai sensi dell’art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993,
n. 494, e dell’art. 4 della L. 5 agosto 2022, n. 118;

• L’art. 4, comma 4, lett. f), della L. n. 118/2022, come modificata dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131), prescrive che i bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime indichino obbligatoriamente «l’importo, determinato in base a criteri oggettivi e sulla base della documentazione prodotta dal concessionario uscente, degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, non ancora ammortizzati alla data di scadenza della concessione, che costituiscono opera non amovibile, difficilmente amovibile o amovibile, nonché l’importo dell’equa remunerazione riconosciuta al concessionario uscente, da porre a carico del nuovo concessionario»;

• L’art. 4, comma 9, della medesima legge prevede che l’indennizzo per gli investimenti non ammortizzati e l’equa remunerazione siano determinati mediante perizia giurata di un professionista o collegio di professionisti nominati dal concessionario uscente, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• L’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993 dispone che le concessioni demaniali marittime «possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo»;

• L’art. 178 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), applicabile anche alle concessioni demaniali, stabilisce che la durata delle concessioni è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti e, per quelle ultraquinquennali, non può superare «il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito»;

• La giurisprudenza amministrativa ha affermato che il bando di gara «deve necessariamente indicare il valore degli investimenti non ammortizzati effettuati dai concessionari uscenti e il corrispondente indennizzo» e che tale obbligo «non può essere eluso nemmeno in mancanza del decreto ministeriale sui criteri per la determinazione dell’equa remunerazione» (TAR Puglia – Lecce, n. 1201/2025);

Considerato che:

• Per determinare correttamente la durata delle future concessioni, i canoni, gli ammortamenti e l’equilibrio economico-finanziario dei rapporti concessori, e per verificare la congruità delle perizie giurate prodotte dai concessionari uscenti, è indispensabile disporre di dati oggettivi e verificabili sull’effettiva redditività delle concessioni in essere, dati che trovano la loro fonte primaria nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai concessionari;

• La conoscenza dei dati reddituali dei concessionari demaniali è strumentale all’esercizio della funzione amministrativa di pianificazione e gestione del demanio marittimo, trattandosi di beni del patrimonio indisponibile dello Stato la cui utilizzazione economica da parte di privati deve essere trasparente e conforme ai principi di concorrenza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.);

• L’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Pisa è l’ufficio territorialmente competente per la detenzione e comunicazione dei dati reddituali relativi ai concessionari operanti sul litorale della provincia;

Tutto ciò premesso e considerato

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

1. Se intenda attivarsi, nella sua veste di rappresentante legale dell’Ente, con una richiesta formale alla Direzione Provinciale di Pisa dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 68 del
D.P.R. n. 600/1973 e del principio di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni, per acquisire — in forma anonima o aggregata, ove necessario per il bilanciamento con la riservatezza — i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai singoli concessionari di beni demaniali marittimi operanti sul territorio comunale, relativamente agli ultimi periodi d’imposta disponibili, al fine di consentire al Comune di:

• determinare la durata delle future concessioni in modo proporzionato agli investimenti e ai rendimenti effettivi, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 400/1993 e dell’art. 178 D.Lgs. n. 36/2023;
• verificare la congruità delle perizie giurate sugli investimenti non ammortizzati e sull’equa remunerazione previste dall’art. 4, commi 4 e 9, L. n. 118/2022;
• istruire consapevolmente i bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
• Se, nelle more dell’acquisizione diretta da parte del Comune, intenda mettere a disposizione del Consiglio comunale una relazione dettagliata sullo stato dell’istruttoria relativa alla predisposizione dei bandi di gara per le concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento ai criteri che si intendono adottare per la quantificazione degli investimenti non ammortizzati e dell’equa remunerazione dei concessionari uscenti.

Con riserva di presentare formale istanza di accesso agli atti ex art. 43, comma 2, TUEL sui documenti e dati acquisiti dall’Amministrazione comunale all’esito della richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Pisa, 01.09.2026
Diritti in Comune: Una città in Comune-Rifondazione Comunista

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