La seguente mozione è stata presentata al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)
In merito all’effettiva chiusura delle attività produttive industriali e commerciali non essenziali né di pubblica utilità al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del contagio da virus Covid-19.
Visto il DPCM del 22 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale e la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che, modificando il DPCM del 22 marzo 2020, ha aggiornato l’elenco delle attività economiche non ritenute essenziali ed ha introdotto ulteriori prescrizioni per le attività delle agenzie di lavoro temporaneo, per le attività di call center e per le attività e altri servizi di sostegno alle imprese;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’articolo 1, comma 2, lettera gg), prevede che “le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale”;
Tenuto conto che, in accordo con il Governo, il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro;
Tenuto conto che, fra le varie misure indicate dal suddetto protocollo, si prevede che, qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
Considerate le svariate proteste di lavoratori e lavoratrici di varie realtà aziendali che denunciano l’impossibilità di mantenere, all’interno delle aree di produzione, le distanze interpersonali precauzionali previste dal protocollo e la carenza o addirittura la mancanza di idonei dispositivi di protezione individuali, a partire dalle mascherine, necessari a salvaguardare la salute in ambiente di lavoro e ad evitare il possibile contagio;
Tenuto conto delle richieste avanzate da organizzazioni sindacali, sindaci, presidenti di Regione e dallo stesso personale medico sanitario, che hanno manifestato la necessità di chiudere le attività produttive e commerciali considerate non strategiche ai fini della produzione di beni essenziali o all’erogazione di servizi di pubblica utilità;
Considerato che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, aggiornando l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, elenca le attività economiche considerate strategiche al fine della produzione di beni essenziali che continueranno la produzione, disponendo la sospensione di tutte le altre attività, ma che tale elenco di attività consentite risulta eccessivamente ampio;
Considerato in particolare che la disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 del DPCM del 22 marzo 2020 prevede la possibile continuazione di tutte quelle attività che si autocertifichino come funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle produzioni previste dall’elenco delle attività economiche considerate strategiche, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata la sede di produzione e sino all’adozione degli eventuali provvedimenti di sospensione da parte delle Prefetture;
Considerato che ciò determina, di fatto, la possibilità per qualsiasi azienda di autodichiararsi parte di una filiera funzionale alle attività autorizzate dal codice Ateco, senza peraltro che sia prevista alcuna sanzione per le autocertificazioni non veritiere o infondate;
Tenuto conto che il Prefetto di Pisa, con comunicato stampa del 26 marzo 2020, ha indicato in circa 700 le istanze, presentate da imprese ubicate nella provincia di Pisa, di prosecuzione della propria attività ai sensi delle lettere d) e g) del comma 1 dell’articolo 1 del DPCM del 22 marzo 2020;
Considerato che l’elevato numero di istanze pervenute alla Prefettura rende difficoltosa la puntuale e celere verifica della loro veridicità e fondatezza, determinando così una situazione di sostanziale regime di silenzio-assenso che potrebbe vanificare, di fatto, la richiesta di chiusura delle attività produttive e commerciali non essenziali,
Il Consiglio comunale impegna la Giunta comunale
ad intervenire presso il Governo affinché:
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sia disposta la revisione in senso restrittivo dell’elenco delle attività economiche classificate come essenziali dal DPCM 22 marzo 2020 ed elencate nell’allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, in modo da garantire l’effettiva sospensione delle attività produttive industriali e commerciali non essenziali né funzionali all’erogazione di servizi di pubblica utilità, assicurando così la massima tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e il contenimento del contagio da Codiv-19;
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si proceda all’abrogazione della lettera d), del comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo, che rischia di vanificare l’obiettivo della sospensione delle attività produttive e commerciali non essenziali;
ad intervenire presso la Prefettura di Pisa:
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affinché in questa fase sia assicurato il massimo rigore nell’applicazione delle regole di chiusura delle attività produttive commerciali e di lavoro ed in particolare sia assicurata un’applicazione restrittiva della concessione delle deroghe previste alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo in modo da procedere immediatamente all’effettiva chiusura di tutti i luoghi di lavoro e di tutte attività produttive industriali e commerciali, con la sola esclusione di quelle che risultano effettivamente indispensabili;
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affinché venga data priorità, nell’attività di verifica della veridicità e fondatezza delle autodichiarazioni, alle segnalazioni dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e delle RSU delle aziende autodichiaratesi parte di una filiera funzionale alle attività autorizzate dai DPCM;
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affinché, nell’attività di verifica della veridicità e fondatezza delle autodichiarazioni presentate dalle imprese, siano consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rappresentanze sindacali unitarie.
Francesco Auletta, Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile