Mozione: Modifica al disegno di legge: “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435)

Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Modifica al disegno di legge: “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435)

Premesso che:

  • nell’ambito delle iniziative legate all’attuazione del PNRR, l’Unione Europea ha sollecitato un intervento deciso in tema di giustizia finalizzato alla drastica riduzione della durata dei processi penali per consentire di poter addivenire in tempi brevi a decisioni certe nell’interesse di imputati e persone offese;

  • questa esigenza, legittima e innegabile, non può però sacrificare la necessità di salvaguardare la peculiarità di alcuni processi che riguardano reati che toccano un numero elevato di vittime e generano nella cittadinanza un senso di smarrimento capace, laddove i processi non arrivassero ad esiti certi, di innescare una pericolosa sfiducia nelle istituzioni;

  • nel recente passato, nel nostro Paese si sono verificati fenomeni, quali il terrorismo e la criminalità organizzata, che hanno scosso profondamente la collettività che ha assistito ad eventi nell’ambito dei quali cittadini inermi e incolpevoli sono rimasti vittime, andando incontro alla morte o a gravi lesioni permanenti. Proprio in ragione di tale diffusa sensibilità nell’opinione pubblica lo Stato ha ritenuto corretto intervenire a tutela delle vittime ed ha ritenuto necessario che per i processi relativi a tali fatti venissero individuate specifiche norme capaci di adattare il sistema processuale alla complessità dell’accertamento che in tali procedimenti si rendeva necessario. In questo modo si è tra l’altro intervenuti sulla prescrizione e sui termini per lo svolgimento delle indagini;

  • Negli ultimi decenni la sensibilità che la cittadinanza aveva in passato mostrato per gli eventi di terrorismo e di mafia ha abbracciato anche quei disastri legati alla gestione di servizi pubblici essenziali. Il nostro Paese, infatti, detiene un triste primato per diversi drammatici eventi legati alla gestione di servizi di interesse economico generale in cui hanno perso la vita decine di persone e che hanno causato danni ingenti a migliaia di famiglie: ne sono un esempio le recenti stragi del Ponte Morandi e del Mottarone;

  • eventi di questo tipo – che per praticità, ai fini del presente ordine del giorno definiremo delitti contro l’incolumità pubblica (individuando nel seguito i delitti ricompresi in questa categoria) – minano la credibilità interna ed internazionale del nostro Paese e generano sgomento, dolore e rabbia nella popolazione;

  • tali eventi presentano alcune analogie con i fatti di terrorismo e di mafia: da un lato la reazione diffusa di sgomento e paura generati nella popolazione, dall’altro la complessità dell’accertamento dei fatti che si riverbera sulla gestione del processo anche per il numero delle persone coinvolte come imputati e come vittime;

  • ogni intervento finalizzato a ridurre i tempi del processo deve quindi tenere presente le peculiarità che richiedono tutti quei processi relativi ad eventi come quelli indicati per evitare che tempi troppo stretti, incompatibili con la complessità dell’accertamento dei fatti, generino una sostanziale impunità dei responsabili con la correlata sfiducia dei cittadini verso le istituzioni;

Considerato che:

  • nell’attuale proposta di modifica al disegno di legge “Bonafede”, all’art. 14 bis, viene previsto l’inserimento nel codice di procedura penale del nuovo articolo 344 bis recante il titolo “Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione”;

  • per alcuni gravi reati puniti con l’ergastolo l’istituto dell’improcedibilità non trova applicazione (art. 344 bis c. 8 C.p.p.);

  • il comma 4 dell’art. 344 bis C.p.p. prevede che, per alcuni reati indicati tassativamente dalla norma, sia prevista – con provvedimento del giudice – la proroga dei tempi per la celebrazione del giudizio d’appello e di cassazione. Si tratta di procedimenti relativi a reati che richiedono indagini complesse e un’articolata gestione processuale in ragione del numero di imputati e delle parti civili, del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni di fatto e di diritto;

  • tra i reati che prevedono questo meccanismo di proroga dei tempi del processo non figurano alcuni gravi delitti contro l’incolumità pubblica:

    • l’omicidio colposo plurimo (art. 589 cc. 2 e 3 C.P.),

    • i delitti contro l’incolumità pubblica (Titolo VI del Libro II del Codice Penale),

    • i delitti colposi di comune pericolo (art. 449 C.P.),

    • i delitti ambientali (Titolo VI bis del libro II del Codice Penale),

  • tale esclusione comporterebbe un grave pregiudizio per l’esito dei processi relativi agli eventi puniti da tali norme che potrebbero restare senza un esito definitivo vanificando anni di indagini e fondi pubblici utilizzati;

  • oltretutto per questi reati, con due diverse novelle (legge n. 68 del 22 maggio 2015 e legge 23 marzo 2016 n. 41), il legislatore interveniva introducendo il comma 6 all’art. 157 C.p. il quale prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i delitti di cui sopra (fatta eccezione per i delitti contro l’incolumità pubblica ma ricomprendendo i delitti colposi di comune pericolo), riconoscendo quindi che la complessità dell’accertamento dei fatti fosse tale da richiedere un tempo maggiore per la maturazione dei termini di prescrizione;

  • risulta quindi necessario che anche per questi reati venga prevista una diversa disciplina rispetto al regime ordinario dell’improcedibilità cui al momento sarebbero soggetti:

    • i delitti di cui sopra dovrebbero vedersi riconosciuta una disciplina analoga a quella prevista per i delitti di terrorismo e mafia e quindi

      • o essere esclusi dal meccanismo di improcedibilità qualora venissero accolte le proposte di modifica della normativa nel senso di accostare tali delitti a quelli disciplinati dal comma 8 dell’art. 344 bis C.p.p. (reati puniti con la pena dell’ergastolo),

      • o, quanto meno, essere inseriti tra quelli per i quali è possibile la proroga dei termini con provvedimento del giudice ex art. 344 bis c. 4 C.p.p.

Tutto ciò premesso e considerato, rilevato che le amministrazioni locali non hanno potere legislativo ma possono essere di stimolo al processo di normazione portando alle istituzioni centrali il sentire della società civile.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

A portare all’attenzione della Guardasigilli Professoressa Cartabia l’esigenza di una modifica legislativa nei seguenti termini:

  • estensione ai delitti contro l’incolumità pubblica (art. 589 cc. 2 e 3 C.P. – delitti contro l’incolumità pubblica – Titolo VI del Libro II del Codice Penale – delitti colposi di comune pericolo art. 449 C.P.) e ai delitti ambientali la disciplina dell’improcedibilità prevista per i delitti di mafia e di terrorismo;

  • comunque, l’inserimento dei delitti contro l’incolumità pubblica (art. 589 cc. 2 e 3 C.P. – delitti contro l’incolumità pubblica – Titolo VI del Libro II del Codice Penale – delitti colposi di comune pericolo art. 449 C.P.) e dei delitti ambientali tra quelli per cui è prevista la possibilità di proroga dei termini ex art. 344 bis c. 4 C.p.p.

 

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

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