Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)
Mozione urgente: Diritto alla iscrizione anagrafica dei richiedi asilo
Considerato l’Art. 13 della Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, soprattutto il il comma 1bis
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»,
in cui si affermerebbe che il permesso di soggiorno rilasciato ai richiedenti asilo non costituisce titolo di iscrizione anagrafica ai sensi di due disposizioni contenute, una, nel Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e, l’altra, nel Testo Unico Immigrazione, ma che in nessuna di queste due disposizioni fa menzione di “titoli per l’iscrizione anagrafica”.
Considerato che l’iscrizione anagrafica è un atto meramente ricognitivo nel quale l’autorità amministrativa che vi provvede non ha alcuna sfera di discrezionalità, ma solo compiti di mero accertamento. Il nostro ordinamento configura un diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica in forza del quale chi ne faccia richiesta non deve far altro che manifestare all’ufficiale d’anagrafe l’intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel comune. Questo quadro emerge con chiarezza dall’art. 1 del Regolamento anagrafico della popolazione residente:
“Art. 1. Anagrafe della popolazione residente
L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.”
Quindi l’iscrizione anagrafica non avviene in base a “titoli” ma a “dichiarazioni degli interessati” ( art. 13 Dichiarazioni anagrafiche), “accertamenti d’ufficio” ( Art. 15. Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti; Art. 18- bis Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti e Art. 19. Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe) e “comunicazioni degli uffici di stato civile”.
Considerato l’ art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, anzi, sembra escludere la possibilità che si possa negare l’iscrizione anagrafica a uno straniero regolarmente soggiornante ospitato in un centro di accoglienza. Questo comma, infatti, recita:
“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.”
Da questa disposizione, che pure non prevede assolutamente che qualcosa debba essere considerato un “titolo valido per l’iscrizione anagrafica”, si ricava chiaramente che la regolarità del soggiorno costituisce un presupposto per l’iscrizione anagrafica.
Considerata la previsione del comma 2 dello stesso articolo 6 del T.U.I., il permesso di soggiorno è, nell’accezione suggerita dalla circolare ministeriali (Circolare N.0083774 del 18/12/2018) , “titolo” per conseguire ogni tipo di “licenze, autorizzazioni, iscrizioni” e per il conseguimento di tutti gli altri “provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”, fatta eccezione per quelli relativi alle attività sportive e ricreative, all’istruzione obbligatoria e all’accesso alle prestazioni sanitarie ex art. 35 T.U.I.
Il comma 7 dell’articolo 6 non fa altro che applicare il principio generale, già enunciato al comma 2, all’iscrizione anagrafica, stabilendo inoltre una parità procedurale tra stranieri regolarmente residenti e cittadini italiani, come vuole la giurisprudenza della Corte EDU.
Considerato che, quello all’iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo, la sua negazione ai richiedenti asilo sarebbe di dubbia costituzionalità anche ex art. 117 Costituzione, perché in contrasto con l’ art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che per costante giurisprudenza della Corte EDU fissa il principio dell’inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti.
Considerato che dall’art. 13 nel suo complesso, vale a dire tanto dalla disposizione, lettera a) 2, che introduce il comma 1-bis dell’art. 4 del D.lgs. 142/2015, quanto da quella, lettera c, che abroga l’art. 5-bis dello stesso D.lgs., sancisce l’abrogazione non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l’istituto della convivenza anagrafica, svincolando l’iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani.
Eliminando questa procedura, il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani creato dal T.U.I.
Considerato inoltre che secondo il primo comma dell’art 3 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell’anagrafe”, egli ha l’obbligo di procedere alle iscrizione anagrafiche, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento anagrafico della popolazione residente.
Considerata la diffida al Sindaco di Pisa in merito all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo presentata dal gruppo consiliare Diritti in Comune, accompagnata dal parere legale, in data 21 Marzo
Considerata l’ ordinanza del Tribunale di Pisa n. 3907/2019 del 25 Novembre che ordina al Comune di Pisa di procedere all’iscrizione dei ricorrenti presso l’anagrafe della popolazione residente con indirizzo presso la casa comunale di Pisa, Via degli Uffizi, n°1.
Visto che dal riconoscimento della residenza (e non del solo domicilio), anche per la stessa struttura dei sistemi informatici che riguardano l’iscrizione al SSN, centro impiego ecc.., deriva il godimento dei diritti reali da parte dei richiedenti asilo, che si intendono comunque riconosciuti al richiedente dalla stessa Legge n. 132 del 1° dicembre 2018.
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta
a dare chiare ed urgenti indicazioni all’Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa di procedere all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo nel rispetto della normativa precedentemente richiamata.
Francesco Auletta Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile