Premesso che
è sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale una deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, tra i quali rientra anche il pagamento di una somma cui il Comune di Pisa è stato condannato con la sentenza n. 1302/2026 della Corte d’Appello di Firenze;
la suddetta sentenza riguarda la complessa e risalente vicenda di fatto e giudiziaria relativa al cosiddetto “Palazzo Nissim”, sito in Pisa, via San Lorenzo;
il Palazzo Nissim è rimasto nella disponibilità del Comune di Pisa per oltre 30 anni, in virtù di un contratto di comodato con il quale la proprietà dell’epoca aveva concesso gratuitamente l’immobile all’ente affinché fosse destinato ad accogliere nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa;
una delle questioni oggetto del procedimento, sebbene poi non accolta nella condanna, riguardava la distribuzione dell’onere degli interventi manutentivi relativi all’immobile;
il comune è stato comunque condannato al pagamento di una ingente somma sebbene determinata in via equitativa a titolo di indennità di occupazione;
nella motivazione della sentenza n. 1302/2026 la Corte d’Appello richiama principi di particolare rilievo anche ai fini delle scelte politiche e amministrative dell’ente, affermando:
“La S.C. ha definitivamente stabilito che, fatta eccezione per la perdita della mera facoltà di non uso da parte del proprietario, l’occupazione senza titolo determina un danno risarcibile non solo quando il proprietario avrebbe locato a terzi il bene, ma anche quando l’avrebbe voluto e potuto usare per sé: «[…] il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.» (Cass., Sezioni Unite, 15 novembre 2022, n. 33645, massima n. 666193-04).”;
tale principio evidenzia come l’ordinamento tuteli pienamente il diritto di proprietà privata, pur nel quadro della sua funzione sociale, richiedendo al contempo un corretto bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti.
Considerato che
l’articolo 42 della Costituzione dispone che: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”;
nel Comune di Pisa risultano attualmente presenti oltre 500 nuclei familiari inseriti nelle graduatorie per l’emergenza abitativa;
è pertanto dovere della Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, promuovere efficaci politiche abitative volte a garantire il diritto all’abitazione e a fronteggiare le situazioni di disagio;
tra le prerogative del Comune vi è quella di consentire ai proprietari di immobili di presentare autodichiarazioni attestanti l’inagibilità degli alloggi lasciati sfitti, dalle quali possono derivare agevolazioni ai fini dell’IMU;
il fenomeno degli immobili lasciati inutilizzati interessa anche il Comune di Pisa e, più in generale, l’intero territorio nazionale, dove, secondo i dati ISTAT 2024, si stimano circa sei milioni di abitazioni non occupate;
è necessario intervenire con tutti gli strumenti consentiti dall’ordinamento, compresi quelli di natura fiscale, al fine di disincentivare il mantenimento di immobili privati inutilizzati, nel rispetto del diritto di proprietà e della sua funzione sociale;
la proprietà privata, soprattutto quando riferita a soggetti titolari di un ingente patrimonio immobiliare, è riconosciuta e tutelata entro i limiti della funzione sociale sancita dall’articolo 42 della Costituzione;
è interesse del Comune procedere a verifiche puntuali e sistematiche sulla correttezza delle autodichiarazioni di inagibilità presentate dai proprietari ai fini dell’applicazione delle agevolazioni IMU;
politiche come queste rientrano comunque nell’ambito di un’efficiente azione amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 97 Cost, posto che contrastare con politiche attive l’emergenza abitativa significa anche agire in modo diverso rispetto al mero stanziamento di risorse volte ad interventi come quelli relativi alle albergazioni emergenziali purtroppo necessarie a fronte di una carenza di alloggi disponibili nel mercato privato;
tali verifiche costituiscono uno strumento necessario, ancorché non sufficiente, per garantire il corretto contemperamento tra la tutela del diritto di proprietà e l’interesse pubblico sotteso alla funzione sociale della stessa, in coerenza con i principi richiamati dalla sentenza n. 1302/2026 della Corte d’Appello di Firenze.
Tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta
ad effettuare, entro il mese di ottobre 2026, un piano straordinario di controlli, avvalendosi della SEPI S.p.A. e della Polizia Municipale, su tutti gli alloggi sfitti per i quali sia stata presentata dichiarazione di inagibilità ai fini delle agevolazioni IMU, al fine di:
– determinarne la consistenza e la relativa percentuale sul totale;
– verificare la completezza e la regolarità della documentazione prodotta;
– accertare la corrispondenza tra lo stato effettivo degli immobili e quanto dichiarato dai proprietari;
– a presentare al Consiglio Comunale, entro il mese di novembre 2026, una relazione dettagliata sugli esiti delle verifiche effettuate, indicando il numero dei controlli svolti, le eventuali irregolarità riscontrate, i conseguenti provvedimenti adottati e gli effetti prodotti sul gettito tributario;
– a destinare integralmente tutti i proventi derivanti dall’attività di contrasto a qualsiasi forma di evasione ed elusione fiscale in materia di IMU al capitolo di bilancio dedicato alle politiche per l’emergenza abitativa, al fine di rafforzare gli interventi comunali a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo.
Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa
