Premesso che
è sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale una deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, tra i quali rientra anche il pagamento di una somma cui il Comune di Pisa è stato condannato con la sentenza n. 1302/2026 della Corte d’Appello di Firenze;
la suddetta sentenza riguarda la complessa e risalente vicenda di fatto e giudiziaria relativa al cosiddetto “Palazzo Nissim”, sito in Pisa, via San Lorenzo;
il Palazzo Nissim è rimasto nella disponibilità del Comune di Pisa per oltre 30 anni, in virtù di un contratto di comodato con il quale la proprietà dell’epoca aveva concesso gratuitamente l’immobile all’ente affinché fosse destinato ad accogliere nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa;
come emerge dalla ricostruzione di queste vicende il suddetto palazzo aveva ed ha grandi potenzialità abitative;
nella motivazione della sentenza n. 1302/2026 la Corte d’Appello richiama principi di particolare rilievo anche ai fini delle scelte politiche e amministrative dell’ente, affermando:
“La S.C. ha definitivamente stabilito che, fatta eccezione per la perdita della mera facoltà di non uso da parte del proprietario, l’occupazione senza titolo determina un danno risarcibile non solo quando il proprietario avrebbe locato a terzi il bene, ma anche quando l’avrebbe voluto e potuto usare per sé: «[…] il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.» (Cass., Sezioni Unite, 15 novembre 2022, n. 33645, massima n. 666193-04).”;
tale principio evidenzia come l’ordinamento tuteli pienamente il diritto di proprietà privata, pur nel quadro della sua funzione sociale, richiedendo al contempo un corretto bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti;
Considerato che
l’articolo 42 della Costituzione dispone che: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”;
nel Comune di Pisa risultano attualmente presenti oltre 500 nuclei familiari inseriti nelle graduatorie per l’emergenza abitativa;
è pertanto dovere della Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, promuovere efficaci politiche abitative volte a garantire il diritto all’abitazione e a fronteggiare le situazioni di disagio;
il fenomeno degli immobili lasciati inutilizzati interessa anche il Comune di Pisa e, più in generale, l’intero territorio nazionale, dove, secondo i dati ISTAT 2024, si stimano circa sei milioni di abitazioni non occupate;
la questione è di tale rilevanza che in sede di CUT si è disposto in accordo con l’università un progetto volto ad individuare e censire gli alloggi lasciati sfitti;
è necessario intervenire con tutti gli strumenti consentiti dall’ordinamento, compreso, in estrema ratio quello della requisizione in uso. La requisizione in uso è potere riconosciuto all’ autorità amministrativa e, precisamente, al sindaco rispetto ai poteri lui conferiti, che trova una disciplina generale nel codice civile.
Sulla base dell’ art. 835 del codice civile e nel pieno rispetto ed applicazione di quella “funzione sociale” che l’art. 42 della Costituzione attribuisce alla proprietà privata, la requisizione in uso si rende strumento praticabile ogni qualvolta vi sia la necessità di garantire il diritto ad una casa adeguata a persone che non possano altrimenti accedervi.
Nel caso in cui poi nella situazione di emergenza abitativa siano coinvolti anche dei minori occorre considerare che su questo anche l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989) sancisce il principio del superiore interesse del minore, ovvero dispone che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere una considerazione preminente.
Molti sono gli esempi pratici di requisizione effettuati, anche di recente, occorre considerare che la requisizione è stata anche recentemente ripresa da una normativa speciale durante il COVID e cioè all’art. 6 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 che dava al Capi Dipartimenti della protezione civile e ai Prefetti la possibilità di requisizione in uso di immobili per fronteggiare “l’emergenza sanitaria”.
Il 29 marzo 2025, il Comune di Colle di Val d’Elsa ha emesso un’ordinanza per la requisizione temporanea di un immobile, destinato a ospitare una famiglia in emergenza abitativa con minori
Non vi sono quindi ostacoli normativi, bensì unicamente politici. Del resto, è agli atti di questo comune che, come da discussione avvenuta in sede di 2 commissione consiliare permanente, è stato dato parere tecnico favorevole dal dirigente dell’ ufficio competente rispetto all’ inserimento della requisizione in uso nel regolamento dell’ emergenza abitativa.
La norma è comunque applicabile indipendentemente dalla previsione nel regolamento, posto che si basa su un presupposto emergenziale.
Ritenuto che
In un momento sociale dove per ragioni di mercato e di volontà dei proprietari non vi è accesso alle abitazioni, dove nel nostro comune, negli ultimi anni rimane pressoché costante un numero di minori albergati intorno al centinaio;
L’inaccessibilità del mercato abitativo, specie per soggetti fragili o discriminati, si pone come dato di per sé emergenziale e impone l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione dell’ente, tra cui anche la requisizione in uso;
È un dovere dello stato in tutte le sue articolazioni garantire il diritto fondamentale ad una abitazione adeguata (comunque garantito a livello costituzionale in forza dell’obbligo di rispetto sancito ex art 117 Cost delle convenzioni Europee, e nel caso di specie, in particolare, all’art. 8 CEDU).
LE responsabilità dello stato e proprio dei comuni sono oggetto anche di vicende giudiziarie, posto che, anche recentemente, l’ONU ha accolto i ricorsi presentati da persone cui non è stato garantito l’accesso ad un’abitazione adeguata (tra queste, si veda la decisione REFERENCE: G/SO CESCR ITA (37) AB/MS/BT 293/2022). E invero, L’ONU espressamente afferma che nel caso in cui lo sfratto ( o il rilascio) sia inevitabile, gli Stati devono rispettare precise modalità per non violare nessun diritto umano di tutte le persone coinvolte, senza nessuna distinzione, nemmeno di cittadinanza o meno, di titolo legale di uso o mancanza di titolo: deve essere effettuata una tempestiva comunicazione preventiva, stabilito il dialogo tra le parti per concordare soluzioni rispettose di tutti i diritti umani di tutte le persone coinvolte, trovata preventivamente una rilocazione adeguata, sicura, dignitosa e sostenibile economicamente. Eventuali rialloggi temporanei o che rompano l’unità della famiglia violano tali diritti.
Tali obbligazioni legali, come ricordato dal Rapporto della Relatrice Speciale ONU alla 40a e 43a sessione del Consiglio dei Diritti Umani all’Assemblea Generale ONU, impongono a tutte le istituzioni, incluso alle autorità locali, non solo all’autorità nazionale, l’obbligo di proteggere tali diritti con azioni e politiche adeguate. Gli ufficiali giudiziari e le stesse autorità di polizia, prima di effettuare l’esecuzione, hanno pertanto l’obbligo di verificare e non possono effettuare lo sfratto se tali obbligazioni legali non sono state rispettate.
la proprietà privata, soprattutto quando riferita a soggetti titolari di un ingente patrimonio immobiliare, è riconosciuta e tutelata entro i limiti della funzione sociale sancita dall’articolo 42 della Costituzione e dunque è legittimo operare mediante questo strumento un bilanciamento tra contrapposti interessi in gioco e cioè l’interesse di chi possiede un bene strumentale alla vita e lo lascia sfitto e inutilizzato, soprattutto se ne possiede a decine, e quello delle persone che di quel bene necessitano per vivere, ma non hanno modo di accedervi.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Consiglio comunale impenga il Sindaco e la Giunta
A inserire nel regolamento relativo all’emergenza abitativa un capitolo dedicato alla requisizione in uso, con apposita previsione di stanziamento di risorse che consentano praticamente di poter utilizzare questo strumento.
Ad inserire alcune indicazioni che delineino le guide operativi dei provvedimenti in questione, emm in particolare, ad individuare come oggetto della requisizione immobili appartenenti a soggetti che hanno almeno più di 5 immobili di proprietà lasciati sfitti;
Che vengano privilegiati a parità di utilità gli immobili in titolarità di soggetti con il maggior numero di proprietà abitative intestate, e quegli immobili lasciati vuoti per il maggior numero di anni
Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa
