Ordine del giorno: Per la rigenerazione e la valorizzazione sociale del patrimonio pubblico e di quello privato inutilizzato nel comune di Pisa

Premesso che

In data odierna è in discussione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pisa la revisione del Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa;

La realtà urbana della Città di Pisa presenta da anni una significativa quota di patrimonio immobiliare pubblico e demaniale in condizioni di inutilizzo, sottoutilizzo o abbandono – tra cui si annoverano complessi storici, ex presidi scolastici e strutture comunali (come i casi emblematici legati all’immobile della “Mattonaia”) – i quali, anziché generare valore, rappresentano un costo gestionale e un fattore di potenziale degrado per i quartieri;

Il tessuto sociale ed economico pisano, profondamente caratterizzato da una forte componente studentesca e giovanile oltre che da un ricco associazionismo storico, esprime una costante domanda di spazi di aggregazione, laboratori culturali e presidi di welfare sociale e abitativo di prossimità, esigenze che faticano a trovare risposta all’interno dei rigidi canali dell’evidenza pubblica patrimoniale ordinaria;

L’abolizione delle storiche circoscrizioni di decentramento urbano, avvenuta nel Comune di Pisa a seguito delle riforme nazionali del 2009, ha privato i quartieri cittadini di canali istituzionali formali e strutturati di partecipazione e consultazione popolare diretta per la gestione del territorio, rendendo urgente l’introduzione di strumenti moderni e alternativi di sussidiarietà orizzontale come i Patti di Collaborazione;

Nel Piano delle alienazioni del Comune di Pisa vi sono numerosi immobili che rischiano di essere abbandonati al degrado dal momento che non sussiste una concreta aspettativa di vendita con esiti proficui per la cittadinanza, a tal punto da potersi configurare l’alienazione come una svendita del patrimonio se perseguita comunque e a qualsiasi prezzo, mentre tali immobili potrebbero essere utilmente gestiti dai cittadini attraverso forme di concessione – anche temporanea – e di autogestione.

Considerato che

Il quadro costituzionale e civilistico italiano (artt. 2, 3, 9, 41, 42, 43 Cost. e artt. 827 e 838 del Codice Civile) tutela la personalità umana nell’ambito delle pratiche collettive e stabilisce espressamente che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene;

I principi elaborati dalla “Commissione Rodotà” sui Beni Pubblici (2007) e la successiva giurisprudenza di legittimità (tra cui la storica sentenza n. 3665/2011 delle Sezioni Unite della Cassazione) hanno formalmente riconosciuto la categoria giuridica dei “beni comuni” come un tertium genus fondato sull’utilità funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali, compatibile sia con la titolarità pubblica che con quella privata;

L’Articolo 8 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) impone ai Comuni di valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare finalizzati all’amministrazione locale, stabilendo al comma 3 l’obbligo di prevedere forme di consultazione popolare, petizioni o proposte dirette dei cittadini per la tutela degli interessi collettivi;

La Legge Regionale della Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione) favorisce e finanzia i percorsi partecipativi locali mirati al coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche, offrendo oggi strumenti integrati e digitali (come la piattaforma Open Toscana) per l’e-democracy;

Il concetto di “uso civico”, storicamente legato alla gestione collettiva delle risorse naturali (terre, boschi, acque) per sottrarle alla privatizzazione, può essere oggi legittimamente esteso per analogia agli spazi urbani dismessi, consentendo alla collettività di trarre giovamento diretto dal patrimonio presente sul territorio comunale;

L’attuale fase di crisi economica impone alle Amministrazioni locali l’adozione di misure creative e innovative per permettere alla cittadinanza di fruire gratuitamente o a canoni totalmente abbattuti di beni funzionali all’implementazione delle risorse sociali, culturali e collettive.

Il consilio comunale di Pisa ha approvato nel luglio del 2017 un “Regolamento sulla collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” che è rimato lettera morta, tanto che oggi non è mai stato applicato e non compare più nel sito del comune.

Tenuto conto che molte Amministrazioni comunali e regionali italiane hanno recepito le suddette normative ed hanno accumulato un’importante esperienza nell’allargare le possibilità di azione partecipativa da parte dei cittadini per il recupero e la valorizzazione dei beni immobili abbandonati, e in particolare:

Visto il “Regolamento per la cura e rigenerazione dei beni comuni di competenza municipale” del Comune di Napoli, approvato da ultimo con Delibera del Consiglio di Municipalità n. 19 del 18/11/2024 (nonché integrato dalla delibera di C.C. n. 133 del 14/10/2025 sul Piano degli Usi Temporanei), il quale si caratterizza per la specificità giuridica del riconoscimento degli Usi Civici Urbani e dell’Autogoverno, estendendo le prerogative di amministrazione dei beni immobili comunali direttamente ai territori e alle assemblee di prossimità urbana per sottrarli alle logiche di mera alienazione o privatizzazione;

Visto il “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni” del Comune di Chieri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, il quale aggiorna ed evolve la storica impostazione introdotta nel 2014, caratterizzandosi per la specificità di un impianto EticoGenerazionale volto a tutelare il patrimonio pubblico quale risorsa essenziale per i diritti della persona e per le generazioni future, disciplinando gli strumenti operativi dei Patti di Collaborazione in piena armonia con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e la riforma del Terzo Settore;

Visto il “Regolamento comunale disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani” del Comune di Milano, integrato da ultimo con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2025 (e le linee di indirizzo “Milano Attiva” della D.G. n. 111 del 30/01/2025), caratterizzato dalla specificità del Welfare Generativo e della Rigenerazione Urbana, che suddivide i Patti di Collaborazione in Ordinari e Complessi per disciplinare in modo manageriale ma inclusivo il riuso e la concessione dei grandi spazi immobiliari e delle aree demaniali della città;

Visto il “Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale” del Comune di Bologna, approvato con Delibera di Consiglio P.G. n. 769201/2022, il quale si contraddistingue per la specificità della Sussidiarietà Amministrativa Snella, avendo unificato in una sola cornice i vecchi regolamenti settoriali del patrimonio e istituito percorsi di covalutazione centralizzata basati sul modello internazionale del Report Integrato per misurare l’impatto sociale dei beni concessi;

Visto il quadro normativo sull’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni della Regione Lazio, che definisce linee guida stabili per la ridefinizione dei rapporti tra patrimonio pubblico e comunità territoriali, distinguendosi per la specificità macro-regionale di un modello standardizzato che incentiva la Co-progettazione e la Corresponsabilità Istituzionale, fornendo agli enti locali strumenti omogenei per sottrarre i beni pubblici all’abbandono mediante accordi di partenariato sociale;

Visto il “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali indisponibili appartenenti all’Ente o nella disponibilità del Comune di Magenta”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22 ottobre 2024, il quale si contraddistingue per la peculiare specificità di integrare organicamente la gestione economica del patrimonio con il principio di sussidiarietà orizzontale; l’atto inserisce infatti uno specifico modulo normativo (Art. 33) che vincola l’amministrazione del demanio e degli immobili alla collaborazione paritaria con la cittadinanza attiva attraverso i Patti di Collaborazione per la cura e la rigenerazione urbana, dimostrando l’efficacia della fusione tra efficienza contabile del patrimonio e utilità sociale diffusa;

Evidenziato che l’analisi comparativa di tali regolamentazioni dimostra come la moderna gestione del patrimonio immobiliare comunale non possa più limitarsi a una mera logica di redditività finanziaria o di alienazione contabile, ma debba integrare un canale normativo protetto e aggiornato per la sussidiarietà orizzontale, volto a restituire valore sociale ed economico diffuso ai beni della municipalità attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

1. Ad avviare un percorso partecipato intersettoriale – coordinato dalle direzioni Patrimonio, Demanio e Partecipazione – finalizzato a redigere un apposito Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, l’auto-recupero e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Tale testo dovrà disciplinare i Patti di Collaborazione (ordinari e complessi), riconoscere soggetti formali e informali, e prevedere forme di concessione in autogestione o “Uso civico urbano”, garantendo che l’accessibilità agli spazi sia legata alla progettualità sociale e non alla disponibilità economica;

2. A disporre l’adeguamento normativo dei canoni, introducendo la gratuità d’uso (riduzione del 100%) o contratti di comodato gratuito per i progetti di autorecupero e rigenerazione a forte impatto sociale e privi di scopo di lucro, definendo criteri oggettivi legati alle finalità sociali dei soggetti beneficiari;

3. A realizzare una mappatura tempestiva e pubblica degli immobili e delle aree demaniali di proprietà comunale inutilizzati o sottoutilizzati, istituendo un Albo dei Beni Comuni Urbani consultabile online;

4. Ad avviare tempestivamente un processo di partecipazione volto al ridefinire le destinazioni d’uso di detti immobili al fine di rispondere puntualmente ai bisogni sociali della cittadinanza;

5. A istituire un Osservatorio Permanente sul patrimonio comune della città di Pisa, con funzioni di studio e controllo partecipato, incaricato di strutturare (anche tramite censimento popolare) una Banca Dati dinamica estesa anche ai beni privati abbandonati, promuovendo per questi ultimi protocolli di comodato d’uso gratuito garantiti dal Comune;

6. A implementare strumenti digitali di e-democracy (sfruttando la piattaforma regionale Open Toscana – Partecipa e l’accesso tramite identità digitali SPID/CIE) per favorire le consultazioni, le petizioni e le proposte dirette previste dall’art. 8 del D. Lgs. 267/2000, garantendo la tracciabilità delle istanze dei cittadini e la loro reale ricaduta negli atti dell’ente;

7. A inserire nello Statuto Comunale entro il 2028, attraverso il coinvolgimento delle commissioni competenti e percorsi partecipativi in città, la nozione giuridica di “beni comuni”, richiamando i lavori della Commissione Rodotà e della Costituente dei beni comuni;

8. Adeguare il piano delle alienazioni, rimuovendo dall’elenco tutti quegli immobili per i quali si manifesti un interesse sociale e non inserire immobili ex novo.

9. A riferire alla Commissione Consiliare competente entro sei mesi dall’approvazione del presente atto per presentare la bozza del nuovo schema regolamentare e le linee guida operative per la sua sperimentazione sul territorio pisano.

Giulia Contini – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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