Ordine del giorno sul regolamento del patrimonio immobiliare

Di seguito l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Giulia Contini (coalizione Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista) per la discussione in consiglio comunale di Pisa.

PER LA RIGENERAZIONE E LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DI QUELLO PRIVATO INUTILIZZATO NEL COMUNE DI PISA

Premesso che
In data odierna è in discussione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pisa la
revisione del Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa;
La realtà urbana della Città di Pisa presenta da anni una significativa quota di patrimonio
immobiliare pubblico e demaniale in condizioni di inutilizzo, sottoutilizzo o abbandono – tra cui si
annoverano complessi storici, ex presidi scolastici e strutture comunali (come i casi emblematici
legati all’immobile della “Mattonaia”) – i quali, anziché generare valore, rappresentano un costo
gestionale e un fattore di potenziale degrado per i quartieri;
Il tessuto sociale ed economico pisano, profondamente caratterizzato da una forte
componente studentesca e giovanile oltre che da un ricco associazionismo storico, esprime una
costante domanda di spazi di aggregazione, laboratori culturali e presidi di welfare sociale e
abitativo di prossimità, esigenze che faticano a trovare risposta all’interno dei rigidi canali
dell’evidenza pubblica patrimoniale ordinaria;
L’abolizione delle storiche circoscrizioni di decentramento urbano, avvenuta nel Comune di
Pisa a seguito delle riforme nazionali del 2009, ha privato i quartieri cittadini di canali istituzionali
formali e strutturati di partecipazione e consultazione popolare diretta per la gestione del territorio,
rendendo urgente l’introduzione di strumenti moderni e alternativi di sussidiarietà orizzontale come
i Patti di Collaborazione;
Nel Piano delle alienazioni del Comune di Pisa vi sono numerosi immobili che rischiano di
essere abbandonati al degrado dal momento che non sussiste una concreta aspettativa di vendita con
esiti proficui per la cittadinanza, a tal punto da potersi configurare l’alienazione come una svendita
del patrimonio se perseguita comunque e a qualsiasi prezzo, mentre tali immobili potrebbero essere
utilmente gestiti dai cittadini attraverso forme di concessione – anche temporanea – e di
autogestione.
Considerato che
Il quadro costituzionale e civilistico italiano (artt. 2, 3, 9, 41, 42, 43 Cost. e artt. 827 e 838 del
Codice Civile) tutela la personalità umana nell’ambito delle pratiche collettive e stabilisce
espressamente che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo
assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene;
I principi elaborati dalla “Commissione Rodotà” sui Beni Pubblici (2007) e la successiva
giurisprudenza di legittimità (tra cui la storica sentenza n. 3665/2011 delle Sezioni Unite della
Cassazione) hanno formalmente riconosciuto la categoria giuridica dei “beni comuni” come un
tertium genus fondato sull’utilità funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali, compatibile sia
con la titolarità pubblica che con quella privata;
L’Articolo 8 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) impone ai Comuni di valorizzare le libere forme
associative e promuovere organismi di partecipazione popolare finalizzati all’amministrazione
locale, stabilendo al comma 3 l’obbligo di prevedere forme di consultazione popolare, petizioni o
proposte dirette dei cittadini per la tutela degli interessi collettivi;
La Legge Regionale della Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e
promozione della partecipazione) favorisce e finanzia i percorsi partecipativi locali mirati al
coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche, offrendo oggi strumenti
integrati e digitali (come la piattaforma Open Toscana) per l’e-democracy;
Il concetto di “uso civico”, storicamente legato alla gestione collettiva delle risorse naturali
(terre, boschi, acque) per sottrarle alla privatizzazione, può essere oggi legittimamente esteso per
analogia agli spazi urbani dismessi, consentendo alla collettività di trarre giovamento diretto dal
patrimonio presente sul territorio comunale;
L’attuale fase di crisi economica impone alle Amministrazioni locali l’adozione di misure
creative e innovative per permettere alla cittadinanza di fruire gratuitamente o a canoni totalmente
abbattuti di beni funzionali all’implementazione delle risorse sociali, culturali e collettive.
Il consilio comunale di Pisa ha approvato nel luglio del 2017 un “Regolamento sulla
collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani” che è rimato lettera morta, tanto che oggi non è mai stato applicato e non
compare più nel sito del comune.

Tenuto conto che molte Amministrazioni comunali e regionali italiane hanno recepito le
suddette normative ed hanno accumulato un’importante esperienza nell’allargare le possibilità di
azione partecipativa da parte dei cittadini per il recupero e la valorizzazione dei beni immobili
abbandonati, e in particolare:

Visto il “Regolamento per la cura e rigenerazione dei beni comuni di competenza
municipale” del Comune di Napoli, approvato da ultimo con Delibera del Consiglio di Municipalità
n. 19 del 18/11/2024 (nonché integrato dalla delibera di C.C. n. 133 del 14/10/2025 sul Piano degli
Usi Temporanei), il quale si caratterizza per la specificità giuridica del riconoscimento degli Usi
Civici Urbani e dell’Autogoverno, estendendo le prerogative di amministrazione dei beni immobili
comunali direttamente ai territori e alle assemblee di prossimità urbana per sottrarli alle logiche di
mera alienazione o privatizzazione;

Visto il “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni” del Comune di Chieri, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, il quale aggiorna ed evolve la
storica impostazione introdotta nel 2014, caratterizzandosi per la specificità di un impianto Etico-
Generazionale volto a tutelare il patrimonio pubblico quale risorsa essenziale per i diritti della
persona e per le generazioni future, disciplinando gli strumenti operativi dei Patti di Collaborazione
in piena armonia con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e la riforma del Terzo
Settore;

Visto il “Regolamento comunale disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla
cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani” del Comune di Milano,
integrato da ultimo con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2025 (e le linee di
indirizzo “Milano Attiva” della D.G. n. 111 del 30/01/2025), caratterizzato dalla specificità del
Welfare Generativo e della Rigenerazione Urbana, che suddivide i Patti di Collaborazione in
Ordinari e Complessi per disciplinare in modo manageriale ma inclusivo il riuso e la concessione
dei grandi spazi immobiliari e delle aree demaniali della città;

Visto il “Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e
Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse
generale” del Comune di Bologna, approvato con Delibera di Consiglio P.G. n. 769201/2022, il
quale si contraddistingue per la specificità della Sussidiarietà Amministrativa Snella, avendo
unificato in una sola cornice i vecchi regolamenti settoriali del patrimonio e istituito percorsi di co-
valutazione centralizzata basati sul modello internazionale del Report Integrato per misurare
l’impatto sociale dei beni concessi;

Visto il quadro normativo sull’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni della Regione
Lazio, che definisce linee guida stabili per la ridefinizione dei rapporti tra patrimonio pubblico e
comunità territoriali, distinguendosi per la specificità macro-regionale di un modello standardizzato
che incentiva la Co-progettazione e la Corresponsabilità Istituzionale, fornendo agli enti locali
strumenti omogenei per sottrarre i beni pubblici all’abbandono mediante accordi di partenariato
sociale;

Visto il “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali
indisponibili appartenenti all’Ente o nella disponibilità del Comune di Magenta”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22 ottobre 2024, il quale si contraddistingue per la
peculiare specificità di integrare organicamente la gestione economica del patrimonio con il
principio di sussidiarietà orizzontale; l’atto inserisce infatti uno specifico modulo normativo (Art.
33) che vincola l’amministrazione del demanio e degli immobili alla collaborazione paritaria con la
cittadinanza attiva attraverso i Patti di Collaborazione per la cura e la rigenerazione urbana,
dimostrando l’efficacia della fusione tra efficienza contabile del patrimonio e utilità sociale diffusa;

Evidenziato che l’analisi comparativa di tali regolamentazioni dimostra come la moderna
gestione del patrimonio immobiliare comunale non possa più limitarsi a una mera logica di
redditività finanziaria o di alienazione contabile, ma debba integrare un canale normativo protetto e
aggiornato per la sussidiarietà orizzontale, volto a restituire valore sociale ed economico diffuso ai
beni della municipalità attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
1. Ad avviare un percorso partecipato intersettoriale – coordinato dalle direzioni Patrimonio,
Demanio e Partecipazione – finalizzato a redigere un apposito Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, l’auto-recupero e la rigenerazione
dei beni comuni urbani. Tale testo dovrà disciplinare i Patti di Collaborazione (ordinari e
complessi), riconoscere soggetti formali e informali, e prevedere forme di concessione in
autogestione o “Uso civico urbano”, garantendo che l’accessibilità agli spazi sia legata alla
progettualità sociale e non alla disponibilità economica;
2. A disporre l’adeguamento normativo dei canoni, introducendo la gratuità d’uso (riduzione del
100%) o contratti di comodato gratuito per i progetti di autorecupero e rigenerazione a forte
impatto sociale e privi di scopo di lucro, definendo criteri oggettivi legati alle finalità sociali
dei soggetti beneficiari;
3. A realizzare una mappatura tempestiva e pubblica degli immobili e delle aree demaniali di
proprietà comunale inutilizzati o sottoutilizzati, istituendo un Albo dei Beni Comuni Urbani
consultabile online;
4. Ad avviare tempestivamente un processo di partecipazione volto al ridefinire le destinazioni
d’uso di detti immobili al fine di rispondere puntualmente ai bisogni sociali della
cittadinanza;
5. A istituire un Osservatorio Permanente sul patrimonio comune della città di Pisa, con
funzioni di studio e controllo partecipato, incaricato di strutturare (anche tramite censimento
popolare) una Banca Dati dinamica estesa anche ai beni privati abbandonati, promuovendo
per questi ultimi protocolli di comodato d’uso gratuito garantiti dal Comune;
6. A implementare strumenti digitali di e-democracy (sfruttando la piattaforma regionale Open
Toscana – Partecipa e l’accesso tramite identità digitali SPID/CIE) per favorire le
consultazioni, le petizioni e le proposte dirette previste dall’art. 8 del D. Lgs. 267/2000,
garantendo la tracciabilità delle istanze dei cittadini e la loro reale ricaduta negli atti dell’ente;
7. A inserire nello Statuto Comunale entro il 2028, attraverso il coinvolgimento delle
commissioni competenti e percorsi partecipativi in città, la nozione giuridica di “beni
comuni”, richiamando i lavori della Commissione Rodotà e della Costituente dei beni
comuni;
8. Adeguare il piano delle alienazioni, rimuovendo dall’elenco tutti quegli immobili per i quali
si manifesti un interesse sociale e non inserire immobili ex novo.
9. A riferire alla Commissione Consiliare competente entro sei mesi dall’approvazione del
presente atto per presentare la bozza del nuovo schema regolamentare e le linee guida
operative per la sua sperimentazione sul territorio pisano.

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