Ordine del giorno: Usi temporanei per una reale sperimentazione di sviluppo urbano sostenibile e socialmente equo

Premesso che:
– Le disposizioni dell’art. 23 – quater del DPR 380/01 e s. m. e i. con particolare riferimento alle disposizioni introdotte con l’art. 10, comma 1, lettera m-bis), della legge n. 120 del 2020 disciplinano l’uso temporaneo di aree anche per “usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico“ al fine di “attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale”;
– L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali;
– L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate;

Accertato ai sensi del DPR 380/01 che l’uso temporaneo deve essere disciplinato da apposita convenzione con la precisazione di:
a) durata dell’uso temporaneo e eventuali modalità di proroga;
b) modalità di utilizzo temporaneo;
c) modalità, costi, oneri e tempistiche per il ripristino;
d) garanzie e penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali;

Ritenuto dover precisare che la suddetta convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per
l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità,
di sicurezza e di tutela della salute, da attuare con modalità reversibili;

Considerato che la norma in esame detta gli elementi essenziali per l’operatività delle iniziative di “uso temporaneo” di edifici ed aree da destinare a funzioni diverse da quelle previste dal vigente strumento urbanistico e concerne l’utilizzazione temporanea di edifici legittimamente esistenti ed aree di proprietà, sia privata che pubblica, degradate, dismesse o in via di dismissione, imponendo la condizione che l’uso comunque temporaneamente limitato, in deroga allo strumento urbanistico vigente, risponda ad un rilevante interesse di carattere pubblico o generale, da determinarsi sia per il collegamento funzionale con l’attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, sia in base all’uso specifico che viene proposto;

Visti:
– l’art. 97 comma 2 bis della L.R. n. 65/2014 secondo cui “Il Comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d’uso ammesse nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall’art. 23 quater del D.P.R. n. 380/01, purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il Piano strutturale”;
– il Piano Strutturale Intercomunale vigente;
– la Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 13/11/2023 di Avvio del Procedimento di formazione del Piano Operativo;
– il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Pisa;

Visto in particolare il regolamento sulla collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di Pisa che

– (art.1 comma 1) in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e del Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di partecipazione (deliberazione. C.C. 23/2/2012 n. 8), disciplina le forme di collaborazione delle cittadine e dei cittadini attivi con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
– (art. 4 comma 1) L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quali concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

Ritenuto che l’uso temporaneo di immobili ed aree dismesse o in via di dismissione possa assumere un ruolo importante per incentivare processi di rigenerazione urbana, di recupero ambientale e interventi di riconfigurazione di spazi urbani, recupero edilizio e riqualificazione del tessuto urbano esistente;

Ritenuto in particolare, che gli “Usi temporanei” debbano essere coerenti con le seguenti strategie:

– favorire attività di rigenerazione urbana di immobili dismessi e spazi aperti e verdi sottoutilizzati per ricollocarli all’interno del tessuto urbano e garantirne possibilità di fruizione;
– fornire risposte alle esigenze di sviluppo economico – produttivo e turistico -ricettivo, offrendo spazi e servizi idonei allo scopo; incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza;
– promuovere interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

Dato atto inoltre che:

– le proposte di uso temporaneo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 23-quater del D.P.R. n. 380/01, potranno prevedere esclusivamente interventi di adeguamento, che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili,
– gli “Usi temporanei” dovranno essere previsti entro il Perimetro del Territorio Urbanizzato di cui all’art. 4 della L.R. n. 65/2014, minimizzando l’impermeabilizzazione dei suoli e comunque attraverso interventi reversibili;

Considerato che l’uso temporaneo ha la potenzialità di:

– contribuire all’attivazione di politiche di trasformazione sul territorio comunale, promuovendo forme di collaborazione con l’Amministrazione Comunale e rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale, ferma restando la previa valutazione dell’interesse pubblico o generale correlato agli obiettivi urbanistici, socioeconomici ed ambientali;
– favorire usi flessibili di aree ed immobili dismessi e/o degradati costituendo uno strumento utile anche per valutare la ricaduta in termini qualitativi di una specifica funzione in un determinato luogo e l’efficacia rispetto alle esigenze;
– configurarsi come opportunità di carattere intersettoriale per promuovere processi di rigenerazione del patrimonio edilizio e del contesto insediativo, sociale, culturale ed economico – produttivo;

Visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile
SDG 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”
SDG 15 (“Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”).

Visti gli esempi di altre amministrazioni comunali:

-il Consiglio Comunale di Napoli, con delibera n. 30 del 26 luglio 2022, ha approvato all’unanimità la proposta della Giunta, redatta dall’assessorato all’Urbanistica, su criteri, indirizzi e schema di convenzione per la disciplina degli “usi temporanei ” per gli spazi pubblici e gli immobili di proprietà pubblica, ai sensi dell’art. 23-quater del DPR 380/2001.
– La legge regionale dell’Emilia Romagna n. 24/2017 all’art. 16 promuove gli usi temporanei “allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali” riconoscendo il tratto innovativo e creativo che queste esperienze possano apportare al tema della rigenerazione urbana.
– Il consiglio comunale di Bastia Umbra del 30 novembre 2023 ha approvato all’unanimità il regolamento che disciplina la cura di beni comuni da parte di cittadini in regime di contributo volontario e gratuito. I patti tra cittadini ed amministrazione prevedono tra le altre finalità la
“valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva” nonché l’estensione dello stesso principio a beni privati previo consenso del proprietario
– il Consiglio Comunale di Roma Capitale ha adottato in data 17 aprile 2023 le Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. n. 380/2001 relative agli “Usi temporanei” di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nel territorio di Roma Capitale.
In cui si specificano:
Indirizzi e criteri:
– le proposte di “Usi temporanei” dovranno essere caratterizzate da finalità di pubblico interesse riconducibili all’attivazione di processi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree degradate, di recupero e valorizzazione di spazi urbani dismessi o in via di dismissione;
– in particolare, gli “Usi temporanei” dovranno essere coerenti con le seguenti strategie:

– fornire una risposta tempestiva ad esigenze abitative emergenti offrendo servizi per l’abitare temporaneo, limitatamente agli immobili pubblici;
– fornire risposte alle esigenze di utilizzo direzionale e turistico-ricettivo, offrendo spazi e servizi idonei allo scopo;
– favorire attività di rigenerazione urbana di edifici dismessi e spazi aperti e verdi sottoutilizzati per ricollocarli all’interno del tessuto urbano;
– ridefinizione degli spazi interstiziali come strategia di riconnessione di parti urbane differenti;
– utilizzazione delle aree interessate da processi di trasformazioni urbane durante l’iter amministrativo, per il tempo di realizzazione del progetto;
– favorire installazioni artistiche e attività volte alla promozione della “creatività urbana”;
– incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza, aree attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali e assistenziali, spazi per l’accoglienza;

Il consiglio comunale ritiene urgente cogliere l’opportunità derivante dalla normativa sugli usi temporanei per rigenerare e riqualificare aree dismesse o degradate o immobili in disuso per:

– fornire una risposta tempestiva ad esigenze abitative emergenti offrendo servizi per l’abitare temporaneo
– sperimentare attività di rigenerazione urbana di edifici dismessi e spazi aperti e verdi sottoutilizzati per ricollocarli all’interno del tessuto urbano attraverso una nuova vocazione territoriale
– favorire installazioni artistiche e attività volte alla produzione della creatività urbana incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili alla cittadinanza, aree attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali e assistenziali, spazi per l’accoglienza, ferme restando le indicazioni e prescrizioni descritte in premessa.
– fornire spazi di sperimentazione di economia circolare, di recupero, collaborativa, favorendo gli attori economici locali, solidali e che adottino una rigida atteggiamento rispettoso dei diritti dei lavoratori e della tutela ambientale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Condividi questo articolo

Lascia un commento