Proposta di legge in difesa delle spiagge libere presentata da “Sì Toscana a Sinistra” al consiglio regionale della Toscana

Riportiamo di seguito il comunicato di Sì Toscana a Sinistra

1 giugno’17

Spiaggia bene comune. Fattori e Sarti (Sì): “Una proposta di legge in difesa delle spiagge libere. Almeno il 50% degli arenili sia liberamente e gratuitamente fruibile e a disposizione di tutti. L’interesse collettivo deve prevalere sugli interessi privati di pochi”.

E’ stata presentata oggi in Consiglio regionale la proposta di legge di Sì Toscana a Sinistra il cui obiettivo è far sì che ogni Comune costiero garantisca un adeguato numero di spiagge libere e gratuite per la popolazione. In ciascun comune le spiagge libere devono essere almeno la metà del territorio demaniale marittimo effettivamente utilizzabile, sono quindi esclusi dal computo i porti, le foci dei fiumi e altre aree non fruibili dai bagnanti. La legge italiana prevede infatti da oltre 10 anni che le Regioni debbano individuare un corretto equilibrio fra le aree concesse a soggetti privati e le “spiagge libere” ma la Toscana non l’ha fatto. E’ quindi urgente colmare una simile grave lacuna e individuare questo necessario equilibrio, dando priorità all’uso gratuito e libero di un bene comune fondamentale come le spiagge.

“In teoria le spiagge sono un bene comune, appartengono cioè a tutti. In pratica, invece, ci sono ampi tratti di costa da cui è escluso chiunque non sia disposto a pagare sdraio e ombrellone. Perdipiù, in questa crisi economica, per molte famiglie il costo di una giornata al mare è diventato proibitivo, visto il costante aumento dei prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari denunciato dalle associazioni dei consumatori”, affermano Tommaso Fattori e Paolo Sarti, consiglieri regionali di Sì Toscana a Sinistra.

“La nostra proposta di legge intende ristabilire il diritto di ciascuno di usufruire gratuitamente e liberamente di ciò che gli appartiene, o più precisamente di ciò che appartiene alla collettività e quindi a tutti noi in maniera condivisa. In concreto si tratta di tornare ad un equilibrio fra la porzione di costa destinata a spiaggia libera e la porzione data in concessione ai privati, un equilibrio ormai perduto in alcune aree costiere”.

“Il codice civile permette di dare in concessione una porzione dei nostri arenili a patto che non venga compromessa la destinazione primaria delle spiagge come bene pubblico, ossia di essere in gran parte liberamente e gratuitamente fruibili, rispondendo con ciò all’interesse della collettività. In alcune zone della regione ci pare che siano ben visibili gli interessi privati, un pò meno l’interesse pubblico”.

Relazione illustrativa PDL 190 – Disposizioni sull’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative. Modifiche alla l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Gli arenili sono un fondamentale bene comune e in quanto tale deve esserne garantita prioritariamente la libera fruizione. Con la proposta di legge che si illustra si intende colmare una lacuna dell’ordinamento regionale toscano, inserendo in esso una previsione volta a garantire un corretto equilibrio fra arenili destinati alla libera fruizione e quelli oggetto di concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreativa.

La Regione Toscana, a differenza di altre regioni che hanno da tempo previsioni in tal senso, non ha adottato, come invece era previsto dalla L. 296/2006, un autonomo “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo”, collocando piuttosto nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) gli elementi pianificatori, anche relativi alle aree demaniali.

Nel PIT non è dato però rinvenire alcuna previsione in ordine al rapporto che deve intercorrere fra gli arenili di libera fruizione e quelli in concessione.

I Comuni costieri, titolari delle funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo, ai sensi della l.r. 88/98, hanno adottato i Piani di utilizzazione degli arenili (PUA) limitandosi però a individuare le aree concedibili o meno.

L’aumento dei prezzi che si registra di anno in anno per l’utilizzo dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, cui sono destinati ampi tratti del litorale costiero, rende ormai quasi proibitivo per molte famiglie sostenere i costi di una giornata al mare, anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il nostro paese.

Ne consegue pertanto l’indifferibilità dell’intervento normativo in esame che mira, inoltre, a garantire il diritto di ogni individuo di usufruire di un bene intrinsecamente pubblico, quale la spiaggia, e destinato in quanto tale a soddisfare l’interesse della collettività.

In riferimento all’articolato si illustra quanto segue:

L’articolo 1 inserisce il Capo II bis nel Titolo II della l.r. 86/2016.

L’articolo 2 inserisce l’articolo 74 bis nella l.r. 86/2016 concernente i criteri per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
Esso dispone che la Regione garantisca la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative.
A tale fine viene stabilito che ogni singolo comune costiero riservi ad uso pubblico e alla libera balneazione una quota compresa fra il 50% e il 60% del proprio territorio demaniale marittimo. Tale determinazione è assunta nell’ambito dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA).
Viene stabilito il criterio di calcolo della percentuale determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa ed è calcolato al netto: della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione; di quella portuale; di foci di fiumi o di torrenti o corsi di acqua, canali alluvionali, aree a rischio di erosione, aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.
L’effettività di tali disposizioni è assistita dalla previsione secondo la quale, in caso di mancato adeguamento dei PUA entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, si applica la percentuale massima del 60%. Inoltre in caso di mancato rispetto delle percentuali stabilite il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime.
Infine viene chiarito che le concessioni demaniali marittime già rilasciate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione proseguono fino alla loro naturale scadenza.

 

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