Premesso che
Con la sentenza n. 1/2026 la Corte Costituzionale è intervenuta sulla Legge Regionale Toscana ed in particolare sull’ Art. 10 della legge della Regione Toscana 02/01/2019, n. 2, nella parte in cui richiama l’All. B, lett. c-1), alla medesima legge regionale recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)».
detto articolo prevedeva “Condizioni di storicità di presenza: {c1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;}
sulla base di questa sentenza la Regione Toscana ha approvato in data 26.02.2026 alcune direttive per dare indicazioni uniformi a tutti i Comuni del territorio regionale in conseguenza della suddetta dichiarazione di incostituzionalità;
nelle suddette linee guide la stessa regione ricorda che “In particolare, in applicazione dei principi di legalità sostanziale, buona amministrazione, proporzionalità e affidamento, gli effetti della sentenza devono essere graduati in funzione dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo, distinguendo tra situazioni ormai consolidate e situazioni ancora emendabili”.
nel Comune di Pisa esiste attualmente una graduatoria approvata in via definitiva il 21.12.2023 e per questa ipotesi la regione ha indicato nella suddetta direttiva che per i casi di una Graduatoria approvata con assegnazioni parzialmente formalizzate dove vi è uno Stato del procedimento caratterizzato da
– Graduatoria definitiva in corso di validità;
– Alcune assegnazioni già disposte e formalizzate (provvedimento di assegnazione adottato);
– Posizioni residue in attesa di assegnazione
debba applicarsi il seguente Indirizzo interpretativo: “Nella casistica in esame è opportuno procedere con il corretto bilanciamento tra le posizioni coinvolte e la necessità di adeguamento del procedimento in essere alla pronuncia della Corte costituzionale. In particolare, seppure la sentenza della Corte non comporta una caducazione automatica del criterio della residenzialità nei bandi in essere e nelle graduatorie approvate, né la rimessione in termini per le impugnazioni di tali bandi e/o graduatorie dinanzi al Giudice Amministrativo, è da valutare l’esercizio da parte delle Amministrazioni comunali dell’autotutela, anche al fine di scongiurare eventuali azioni antidiscriminatorie. L’autotutela è finalizzata pertanto alla riformulazione delle graduatorie per la sola parte relativa alle posizioni residue in attesa di assegnazione”.
Con provvedimento dirigenziale del 26.02.2026 il Dirigente DD 07 Politiche della Casa – Servizi educativi – Politiche attive del lavoro ha approvato espressa determina di adeguamento della graduatoria esistente in relazione all’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma suddetta
Considerato che
la sentenza della Corte Costituzionale summenzionata ricorda espressamente come “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rimarcato la centrale considerazione dello stato di bisogno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Che il diritto all’abitazione rientri «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988), è approdo ermeneutico cui la giurisprudenza costituzionale è pervenuta da tempo e che ha ribadito anche di recente (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024)”.
che altresì la Corte ha dovuto ricordare come “chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro”;
che quindi “L’attribuzione ex lege di una siffatta prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con l’art. 3 Cost ed in particolare perché irragionevole e perché violativo del principio di uguaglianza formale e sostanziale e segnatamente specificando che viola “il principio d’eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilità” (sentenza n. 147 del 2024, ripresa dalla sentenza n. 1 del 2025) ma anche che la suddetta previsione “si pone in contrasto con il principio d’eguaglianza in senso sostanziale” (art. 3, secondo comma, Cost.), che affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 del 2024 e n. 67 del 2024).
il Dirigente del Comune di Pisa nella suddetta determina rileva che delle 849 ammessi nella graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 2142 del 21/12/2023 – 104 nuclei che hanno ricevuto un’assegnazione di alloggio di ERP e – 22 nuclei esclusi per decesso dell’unico componente della domanda o per rinuncia all’assegnazione;
che la graduatoria del Bando ERP 2022, approvata in via definitiva nel dicembre 2023, era costituita da 849 domande ammesse, ed includeva 679 domande con le quali è stato richiesto ed attribuito il punteggio di cui all’Allegato B, lettera c-1) alla LRT 2/2019 e ss.mm.ii.;
Ritenuto quindi che
il numero di persone condizionate dalla suddetta sentenza nel punteggio che credevano loro assegnato è altissimo;
tutte le persone ammesse alla graduatoria ERP sono, come ricordato dalla Corte, persone che versano in stato di bisogno, e verso le quali la Repubblica in tutte le sue articolazioni ha un dovere di intervento per rimuovere gli ostacoli che consentano di vedere assicurata la tutela dei diritti fondamentali per la vita dignitosa di ogni persona, quale è il diritto alla casa;
che, ad oggi, l’impatto sulle famiglie che vedono diminuito il loro punteggio è assolutamente rilevante, tanto quanto è giusto che il diritto venga garantito per come sin dall’origine doveva essere a chi ingiustamente era penalizzato dalla norma discriminatoria
che il Comune quale ente più prossimo alla cittadinanza è direttamente chiamato a confrontarsi con chi oggi si trova nelle anzidette posizioni dovendo quindi adoperarsi anche mediante il confronto con la Regione su misure ulteriori che consentano di intervenire con garanzie per tutti coloro che si trovano nella graduatoria e che siano proporzionate al bisogno;
dal 2023 ad oggi le nuove assegnazioni sono state unicamente 104;
Tanto premesso, considerato e ritenuto si chiede al Sindaco e alla Giunta:
Quali interventi, in termini anche di ulteriori risorse ed anche mediante un confronto con la Regione, si intendano portare avanti in relazione allo stato di fatto ingeneratosi in conseguenza della approvata determina che rivede la graduatoria ERP come da indicazioni regionali.
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista
