Urgente modificare la legge regionale n°2/2019 cancellando qualsiasi criterio discriminatorio per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica

Lettera aperta al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e all’Assessora regionale alla edilizia residenziale pubblica, Serena Spinelli

In questi giorni è ritornata fortemente alla ribalta la discussione sui criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica, in particolare rispetto all’inserimento di parametri discriminatori quali la storicità della residenza e la certificazione di possedimenti all’estero.

Si tratta di un tema su cui dal 2018 portiamo avanti una battaglia nel consiglio comunale di Pisa contro le scelte tutte demagogiche e propagandistiche della giunta leghista sotto lo slogan: “prima gli italiani, prima i pisani”. Ma si tratta di un tema di rilevanza nazionale alla luce di quanto sta accadendo anche in altre Regioni quali l’Abruzzo, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, proprio per leggi regionali che contengono criteri discriminatori.

Purtroppo anche per quanto riguarda la Regione Toscana vi sono pesanti criticità che da tempo denunciamo e che chiediamo vengano rimosse urgentemente.

L’accesso alla casa è, infatti, uno dei diritti fondamentali della persona e le istituzioni pubbliche come la Regione non solo non devono interferire con il godimento di questo diritto ma devono garantirlo attraverso norme e regolamenti che ne consentano il pieno godimento senza compiere alcuna discriminazione. Questo è un obbligo dello Stato così come delle Regioni, che per quanto riguarda l’accesso alla casa hanno la delega a regolamentare l’edilizia residenziale pubblica (ERP).

Non può più quindi essere ignorata e disattesa anche dalla Regione Toscana la Sentenza della Corte Costituzione n°44/2020 che ha definito come incostituzionale il requisito dei 5 anni di residenza nel comune per la richiesta di alloggio popolare.

Sappiamo bene che questa sentenza di per sé non disapplica automaticamente la Legge Regionale n°2/2019 della Regione Toscana, ma certamente la pone in forte contraddizione con il dettato costituzionale, come già messo in evidenza da tempo anche dai sindacati degli inquilini e da numerose associazioni.

La residenza protratta in un luogo – che sia continuativa come era previsto dalla legge regione lombarda, o ancor peggio non continuativa come nella legge toscana che allunga ulteriormente i tempi di stanzialità – non è un requisito correlabile all’accesso ad un diritto in caso di necessità, perché non è collegata in alcun modo alla condizione economica del nucleo familiare richiedente e alla sua condizione di fragilità e vulnerabilità.

Non si può prevedere un requisito non pertinente e per di più discriminante come determinante per lo sbarramento e l’esclusione dall’accesso a un diritto inalienabile come quello alla casa e alla dignità umana.

Inoltre la Corte Costituzionale ha rilevato anche un contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale, rilevando come la norma sia in contrasto “sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma della Costituzione, perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”.

E’ quindi necessario ed urgente che alla luce di tale sentenza e soprattutto dei principi evidenziati e citati, la Legge Regionale n°2/2019 debba tornare al vaglio del Consiglio regionale e che venga modificata, cancellando sia il requisito della storicità della residenza sia le richieste di certificati sulle non possidenze all’estero per i cittadini extracomunitari su cui la Regione Toscana deve dare un inquadramento univoco eliminando ogni possibile discrezionalità di applicazione da parte dei comuni. Anche su questo ultimo punto vi è, infatti, una consolidata giurisprudenza a livello europeo e nazionale, sulla natura discriminatoria di questa richiesta, dato che la richiesta di certificazione originale sulla non possidenza di immobili all’estero non viene richiesta ai cittadini italiani che quindi si limitano a rendere semplicemente un’autocertificazione, rendendo di fatto più gravoso l’esercizio del diritto da parte del cittadino di altra nazionalità.

Poche, ma significative, modifiche per rendere finalmente la modalità di accesso all’alloggio popolare pienamente rispondente ai principi della nostra Costituzione e uniformi su tutto il territorio regionale, garantendo l’uguaglianza sostanziale di tutta la cittadinanza nell’accesso a diritto fondamentale come quello alla casa.

 

Diritti in comune di Pisa: Una città in comune – Partito della Rifondazione Comunista Pisa – Pisa Possibile

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