Case popolari, meno limiti agli stranieri

venerdì
25 maggio 2018
Testata:
SOLE 24 ORE
Pagina:
28

Consulta. Troppi i dieci anni di residenza richiesti: per l’ammissione ai servizi sociali basta la presenza continuativa da cinque anni

Bocciate le condizioni di accesso per i cittadini extracomunitari previste dalla Liguria

Giovanni Negri

Suona un po’ come un monito, in giorni in cui molto si discute sulle condizioni di accesso ai servizi sociali previste dal contratto di governo Lega-5Stelle, la sentenza della Corte costituzionale di ieri che ha bocciato la legge della Regione Liguria sulle condizioni di accesso agli alloggi di edilizia popolare. La legge, la n. 13 del 2017, aveva infatti modificato il requisito previsto per i cittadini di Paesi extracomunitari: prima era richiestala titolarità della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale abbinato all’attività lavorativa, dopo, per effetto della legge dell’anno scorso, veniva invece richiesta la regolare residenza da almeno io anni consecutivi in Italia.

Nell’affrontare la questione, sollevata dalla Presidenza del Consiglio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. io6, depositata ieri, sottolinea come la direttiva 2003/109/CE riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedono regolarmente in uno Stato membro da almeno 5 anni; prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo sono equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano per il godimento dei servizi e prestazioni sociali, tra i quali rientra l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La direttiva, ricorda la Corte, è stata recepita nel 2007: così, anche nell’ordinamento italiano, il cittadino di Paese terzo, che sulla base di un valido permesso di soggiorno risiede nello Stato per almeno 5 anni, può acquistare lo status di soggiornante di lungo periodo, ed acquista, così, anche il diritto all’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare pubblica in condizioni di parità con i cittadini.

Richiamando una precedente sentenza del2o14, la n.168, che già aveva bocciato la Val d’Aosta, la quale prevedeva allora un minimo di8 anni diresidenzanella Regione, la Consulta adesso osserva che lavalutazione diirragionevolezza e di mancanza di proporzionalità (che si risolve poi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari) è tanto più riferibile alla legge della Liguria che «ai fini del diritto sociale all’abitazione che è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e, quindi, anche dello straniero presente nel territorio dello Stato» richiede un periodo di residenza ancor più elevato (io anni consecutivi).

«E ciò (diversamente dalla legge valdostana) – conclude la pronuncia -, senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell’intero territorio nazionale, ancorché siapoila stessa legge impugnata, per quanto riguarda la prova del “radicamento”conilbacino diutenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a fissare un requisito di residenza di «almeno cinque anni».

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