Emendamenti al Regolamento per l’Agenzia casa

Di seguito le nostre proposte di emendamento al regolamento per l’Agenzia casa.

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Emendamento 1

All’Art. 1

Sostituire “Costituzione dell’Agenzia Casa e soggetti destinatari “ con “Costituzione dell’Agenzia sociale per la Casa e soggetti destinatari”

Emendamento 2

All’articolo 1 comma 1 sostituire il testo del comma 1 con il seguente:

“La struttura denominata “Agenzia sociale per la casa” è una risposta al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche, mediante il coordinamento delle politiche in materia di ERP con quella in materia di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale allo scopo di favorire l’accesso alla locazione agevolata di abitazioni di proprietà privata e pubblica del Comune di Pisa e/o di altri enti da parte di quei soggetti che si trovano in situazione di reale criticità nel reperire alloggi in locazione non potendo né permettersi l’acquisto della prima casa, né di sostenere il pagamento di canoni di locazione a libero mercato. Applicandosi, a tali contratti la misura del canone concordati si perseguirà anche la finalità di calmierare i prezzi del mercato immobiliare.

Emendamento 3

All’art. 1, sostituire il testo del comma 2 con il seguente: “Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità con cui l’Agenzia assolve alle proprie funzioni”.

Emendamento 4

All’articolo 2 comma 1 sostituire il testo del comma 1 con il seguente:

L’Agenzia nasce con l’obiettivo di garantire il diritto all’abitare a soggetti in condizioni di disagio abitativo, non in grado di stipulare autonomamente un contratto di locazione. Per disagio abitativo si intende una situazione in cui le condizioni socio-economiche del nucleo familiare non consentano di sostenere i canoni di affitto del mercato privato e/o il nucleo familiare viva in condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Scopo dell’Agenzia è così quello di disporre di abitazioni consentendo a cittadini in difficoltà economica di reperire alloggi in locazione a canone sostenibile, e reperire alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e garanzia ai proprietari”

Emendamento 5

All’articolo 3 comma 1

All’art. 3, sostituire “1. L’attività di Agenzia Casa consiste nell’utilizzare per la locazione alloggi prevalentemente appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente comunale concessi in comodato d’uso gratuito ad APES secondo le indicazioni date dall’amministrazione nel conferimento di tali alloggi.2. Costituisce azione specifica dell’Agenzia Casa, nel periodo di cui all’art.1 comma 2, reperire sul mercato privato alloggi a canone concordato secondo quanto disposto dall’Accordo Territoriale firmato dalle Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini operativo nel Comune di Pisa;”, con il testo seguente:

“L’Agenzia persegue il proprio obiettivo attraverso le seguenti azioni:

a) reperimento sul mercato immobiliare di alloggi, non appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso attività di indagine e mediazione, per metterli a disposizione di nuclei familiari o di singoli soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche o per altre cause, a soddisfare il proprio bisogno di una casa adeguata alle necessità abitative;
b) recupero di alloggi di proprietà privata ai fini della loro piena funzionalità allo scopo di renderli abitabili, e utilizzo di alloggi sfitti di proprietà patrimoniale pubblica, previa convenzione con l’Ente proprietario, per concederli in locazione a famiglie bisognose di casa, individuate secondo il presente regolamento;
c) sostegno e mediazione sociale per la gestione dei suddetti alloggi con la partecipazione attiva dell’utenza;
d) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all’utenza;
e) attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l’obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;
f) convocare tavoli di confronto e mediazione con le organizzazioni dei proprietari e inquilini almeno ogni trimestre”

Emendamento 6

All’ Articolo 4 comma 1

Aggiungere la parola “annualmente” tra “Bando” e “pubblicato”

Emendamento 7

All’articolo 4 comma 2

Eliminare: “nuclei residenti nel Comune di Pisa da almeno 5 anni p.3, da almeno 10 punti 5, da almeno 15 p. 8, da almeno 20 p. 10”

Emendamento 8

All’articolo 4 comma 3

Sostituire “In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:

e) maggiore storicità di presenza nel territorio del comune di Pisa.
f) maggiore numero di accessi;
g) maggiore numero di figli a carico, di anziani o soggetti invalidi o con handicap certificato presenti nel nucleo familiare;
h) minore ISEE; “

Con “In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:

Minore ISEE
maggiore numero di figli a carico, di anziani o soggetti invalidi o con handicap certificato presenti nel nucleo familiare
) maggiore numero di accessi;

Emendamento 9

All’articolo 4 comma 4 sostituire il testo del comma 4 con il seguente

“Ai fini della presente disciplina per nucleo familiare si intende quello composto da almeno due persone, anche nel caso in cui vi sia un unico genitore con figlio minore, legate da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno sei mesi prima della data della richiesta di pubblicazione del bando e dai figli legittimi naturali riconosciuti adottivi anche solo di uno dei due, oltre che dagli affini, dagli ascendenti, dai discendenti, dai collaterali fino al terzo grado con loro conviventi purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno sei mesi prima della data della richiesta di pubblicazione del bando

Emendamento 10

All’articolo 4 comma 5

Sostituire: “Sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando per la locazione in Agenzia Casa e siano dichiarate nelle forme di legge.

Con “Sono equiparate al nucleo familiare i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi”.

Emendamento 11

All’articolo 4 aggiungere un comma 6 bis

“Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti indicati:

I componenti di coppie di futura formazione
Due o più famiglie composta ciascuna da una sola persona alla data della pubblicazione del bando”

Emendamento 12

All’articolo 4 comma 11

“Sostituire semestralmente” con “trimestralmente”

Emendamento 13

All’articolo 5 comma 2 sostituire “la Commissione Tecnica di Gestione dell’Emergenza Abitativa” con “la Commissione ERP”.

Emendamento 14

All’articolo 6 aggiungere un comma 2 Bis:

“Sono esclusi i casi di emergenza abitativa riconosciuti dalla Commissione Comunale di emergenza, per i quali non esistono limiti di reddito per la stipula dei contratti di locazione.”

Emendamento 15

All’articolo 8 sostituire : “Nel caso di morosità del conduttore superiore a 2 mesi, verrà intimato lo sfratto con azione di recupero della morosità a cura dall’APES S.p.A”

Con: “Nel caso di morosità del conduttore, salvo che la stessa non sia una morosità incolpevole, superiore a 3 mesi, verrà intimato lo sfratto con azione di recupero della morosità a cura di APES. In caso di morosità incolpevole il canone di locazione sarà temporaneamente sostenuto, anche parzialmente, dalla S.d.S, attingendo dai fondi ordinari e/o straordinari presenti a bilancio ed espressamente destinati alla morosità incolpevole”.

Emendamento 16

Aggiungere dopo art. 9 il seguente nuovo articolo

Art. 10 Fondo di garanzia

Nell’ambito delle risorse che il Comune di Pisa destina per la gestione dell’Agenzia, l’Agenzia deve riservare una determinata quota a titolo di fondo di garanzia nei confronti dei proprietari degli immobili locati per suo tramite. Tale fondo sarà impiegato per sopperire all’eventuale inadempimento dei conduttori degli obblighi di pagamento canoni e spese accessorie dell’immobile locato.
Emendamento 17

Aggiungere un nuovo articolo dopo nuovo articolo 10 Fondo di Garanzia

Art. 11 Agevolazioni fiscali per i proprietari

I proprietari privati che stipulano contratti concordati a canone agevolato per la locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali:
– agevolazioni fiscali in materia di locazioni stabilite periodicamente dal Comune di Pisa, in particolare IMU ridotta del 25%;

– in caso di opzione fiscale della cosiddetta “cedolare secca” è prevista l’applicazione di un’aliquota del 10% sul canone annuale percepito dalla proprietà;

– fatta salva l’opzione della c.d. cedolare secca è prevista la riduzione dell’imposta di registro calcolata sul 70% del canone di locazione ai sensi dell’art. 8 della Legge 431/98 e la riduzione del 30% del reddito imponibile derivante dalla locazione ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell’art. 8 della Legge 431/98.

Emendamento 18

Nel caso in cui fossero approvati gli emendamenti n. andrà cambiata la numerazione degli attuali articoli n.10,11,12

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