Interrogazione: Dati Daspo urbano nel Comune di Pisa

Consideratai l’applicazione dell’ art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, detta Legge Minniti-Orlando, in seguito all’approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche del Regolamento della Polizia Urbana avvenuta in prima istanza in data 23 Novembre 2017 e poi modificato mantenendo il dispositivo del cosìdetto “DASPO urbano” con la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2019.

Considerato che all’articolo 17 “Misure a tutela di particolari luoghi ” del Regolamento di Polizia Urbana vigente si legge

“1. Ai fini dell’applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione delle persone di aree e infrastrutture, sono specificamente individuati come segue gli ulteriori luoghi cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dell’art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 le seguenti aree:

  1. a) Area urbana Stazione Centrale: Vie e piazze comprese all’interno del seguente perimetro: Piazza della Stazione, Via Pietro Mascagni, Rotatoria dell’Ordine di San Sepolcro, Via Silvio Pellico, Largo Padri della Costituzione, Piazza Sant’Antonio, Via Giuseppe Mazzini, Via Riccardo Zandonai, Via Massimo D’Azeglio (da via Riccardo Zandonai a Piazza Vittorio Emanuele II), Piazza Vittorio Emanuele II, Via Benedetto Croce (da Piazza Vittorio Emanuele II a via Gian Battista Queirolo), Via Gian Battista Queirolo, Viale Francesco Bonaini (da via Gian Battista Queirolo a via Cristoforo Colombo), Via Cristoforo Colombo, Via Filippo Corridoni (da via Cristoforo Colombo a Piazza della Stazione). Sono da considerarsi all’interno dell’area come sopra individuata anche via Vespucci (da via Giacomo Puccini a via Cristoforo Colombo) e le gallerie A e B di viale Gramsci ed i loggiati presenti in piazza della Stazione, Viale Gramsci, Piazza Vittorio Emanuele, via Corridoni (da piazza della Stazione a via Giacomo Puccini);

  2. b) Area urbana complesso monumentale Duomo: Piazza del Duomo, Piazza Arcivescovado, Piazza Daniele Manin, Largo Cocco Griffi, Via Carlo Salomone Cammeo, Via Roma (da Piazza del Duomo a via Paolo Savi), Via Santa Maria (da Piazza Arcivescovado a Piazza Felice Cavallotti), Via Cardinale Maffi (da Piazza del Duomo a Via San Ranierino);

  3. c) Aree di parcheggio con consistenti flussi turistici: Parcheggio Piazza Santa Caterina, Parcheggio Piazza Francesco Carrara, Parcheggio Piazza Sant’Antonio;

    d) Area urbana di consistente flusso turistico: Corso Italia, Piazza XX settembre, Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, Via Guglielmo Oberdan;

  4. d) Area urbana di Piazza dei Cavalieri: Piazza dei Cavalieri, Via dei Consoli del Mare, Via Ulisse Dini, Piazza Bolelli, Piazza Vallerini, Via delle Sette Volte;

    e) Area urbana di Piazza delle Vettovaglie: Piazza delle Vettovaglie, Piazza Sant’Omobono, Vicolo del Vigna, Vicolo delle Donzelle, Vicolo del Porton Rosso, Via Notari, Via Domenico Cavalca;

  5. f) le aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, presidi sanitari, musei e parchi archeologici;

    g) le aree urbane adibite a verde pubblico;

    h) le aree urbane destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.

  6. Nelle aree di cui al precedente comma, si considerano condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione degli spazi quelle descritte e vietate negli articoli 5, 7, 14, 15, 16 del presente regolamento.

    3. L’efficacia spaziale dell’ordine di allontanamento motivato di cui art. 10 della Legge n. 48/2017 è da intendersi in un raggio di metri 300 dal sito in cui la trasgressione è stata rilevata.”

Si chiede al sindaco e alla giunta

  • Quanti cosiddetti “DASPO” urbani sono stati comminati dal momento di entrata in vigore dell’attuale regolamento di Polizia Urbana (Marzo 2019 ) al 2023

  • Quale sia stata la motivazione (condotte personali, accessibilità luoghi e aree che ha portato a tale provvedimento di limitazione della libertà di circolazione delle persone coinvolte

  • In quali delle zone indicate dall’Art.17 per l’attuazione del dispositivo di allontanamento si siano verificati i fatti

  • Nel caso i soggetti allontanati siano homeless o portatori di particolari vulnerabilità, se è stata effettuata segnalazione alla Società della Salute per una presa in carico e se in questi casi vi siano state delle reiterazioni a seguito della presa in carico.

  • Nel caso si siano verificate quante reiterazioni di provvedimento vi sono state in generale e se queste si siano verificate nella zona del primo provvedimento o altra zona suscettibile dal provvedimento di allontanamento.

Francesco Auletta – Diritti in Comune: Una città in comune – Unione Popolare

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