Interrogazione: Realizzazione strutture alberghiere aree del Porto di Marina

La seguente interrogazione è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Realizzazione strutture alberghiere aree del Porto di Marina

Tenuto conto che:

  • il Piano Territoriale del Parco Naturale di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli, approvato con Del. C.R. n.515 del 12-12 1989, prevede per l’area della “stazione marittima” una zona di “recupero edilizio ed urbanistico funzionale” che “comprende: le strutture di cui alla LR 36/79 per i porti e gli approdi turistici, con esclusione delle funzioni localizzate nei centri ricettivi; gli accosti lungo i percorsi navigabili ed i servizi connessi;” (vedi art. 3 della disciplina del Piano);

  • che nella Sentenza del Consiglio di Stato (Sesta sezione del 2007 n. 3234/08) si trova conferma della necessità di escludere le funzioni turistico-ricettive dalla scheda n. 39 del “Piano di Gestione delle tenute di Tombolo e Coltano” oggetto di impugnazione (“[…] In proposito il Tar ha omesso di esaminare uno dei profili di illegittimità sollevati, laddove si denunziava il fatto che l’impugnata scheda n. 39 indicasse tra le destinazioni dell’area in questione quelle di centro ricettivo e ciò in contrasto col Piano del Parco che su tale area localizza la “stazione marittima”, locuzione che, ai sensi dell’art.3, comma 9, sesto alinea, delle n.t.a., comprende solo le strutture di cui alla l.r. n.36\79, con esclusione delle funzioni localizzate nei centri ricettivi. […] La stessa area è poi inserita in una zona di ”recupero edilizio ed urbanistico con valenza funzionale”, disciplinata dall’art.9 delle n.t.a. che finalizza il recupero alla realizzazione delle funzioni del Parco. Viene cioè ammesso che con la procedura ad hoc dell’art.23 n.t.a., venga identificato in sito un porto turistico, ma viene escluso che tale intervento possa comportare l’insediamento, vuoi in nuove volumetrie che in quelle preesistenti, di funzioni diverse da quelle tipiche del Parco e che, come quelle turistico-ricettive, siano incompatibili con le finalità del Parco. […] E’ del tutto priva di fondamento l’interpretazione del Tar per cui “nel caso di riuso del patrimonio edilizio esistente il vincolo funzionale non sussiste”, ammettendo di fatto per le volumetrie esistenti quanto la norma esplicitamente vieta, cioè la destinazione turistico-ricettiva. […]”).

  • che il Secondo Piano di Gestione delle tenute di Tombolo e Coltano, aggiornato con Del. CD n. 22 del 23-6-2014, nell’allegato H “Le strutture del Parco: sviluppo degli interventi del Piano per il Parco”, modifica la scheda dell’intervento n. 39 “Località Bocca d’Arno” adeguandosi alla Sentenza del Consiglio di Stato, considerando ammissibili – oltre alle “funzioni del Parco” – le destinazioni direzionale, commerciale, residenziale, artigianale di servizio alla nautica, che “possono coesistere con le funzioni del Parco”, escludendo quindi la funzione turistico-ricettiva.

Verificato che:

• nel Regolamento Urbanistico di Pisa permane la scheda-norma per le aree di trasformazione n.38.C “Zona di recupero edilizio urbanistico complementare al porto turistico di Marina di Pisa”, introdotta con la variante approvata con delibera di C.C. n. 43 del 28.07.2001, modificata con la delibera di C.C. n. 88 del 14.12.2006, pertanto antecedente alla Sentenza del Consiglio di Stato e non adeguata alla Sentenza stessa, che infatti contiene ancora la destinazione d’uso turistico-ricettiva che la Sentenza ed il Parco escludono;

nell’aggiornamento del Piano di recupero area ex Motofides in loc. Marina di Pisa (originariamente del 2006) approvato con Delibera di Giunta Comunale del 07/05/2013 n. 67, i riferimenti alla previsione di strutture turistico-ricettive risultano vaghi, imprecisi e contraddittori; infatti nell’allegato “1. aggiornamento relazione descrittiva”, se per la UMI 11 si scrive:

  • “[…] Successivamente la Proprietà ha deciso di modificare le funzioni ricettive del progetto presentato con attività ricreative, commerciali, associative, servizi per la nautica, senza alterare in modo significativo l’architettura di facciata dell’edificio. I motivi di questa decisione sono molteplici:

  • Il Consiglio di Stato, su ricorso di varie associazioni, con sentenza n° 3234 del 25/06/2008 ha in parte considerato inammissibile e in parte accolto la sentenza di primo grado n° 2636 emessa dal TAR Toscana in data 1/06/2006 sull’incompatibilità delle funzioni ricettive nell’ambito del Parco e quindi all’interno della Scheda 39. […] Permane tuttavia il rischio di impugnazione del Permesso di Costruire per la realizzazione di funzioni ricettive da parte delle stesse associazioni.

  • I vincoli di natura normativa penalizzano molto la […] progettazione e il dimensionamento di una struttura ricettiva. Il numero di camere risultava minimo, con grandi diseconomie gestionali, così come assai ridotti gli spazi accessori che negli hotel di ultima generazione sono notevolmente sviluppati, come riscontrato anche dalla consultazione con i maggiori operatori del settore.

  • La crisi globale attualmente in atto ha determinato una contrazione anche della domanda ricettiva; di conseguenza una struttura già penalizzata dal rispetto dei vincoli precedentemente elencati, difficilmente riuscirebbe ad essere collocata nel mercato. […]”;

per contro nella UMI 12 si prevede un “residence” con “unità ricettive” (SUL Ricettivo mq 2.312 per 86 abitanti), contraddicendo quindi quanto detto per la UMI 11 ed utilizzando la definizione di “residence” che non risulta presente fra le strutture normate dalla LR 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”.

Constatato che:

  • negli ultimi mesi, a più riprese sulla stampa locale, la nuova società privata che ha acquistato le aree dalla procedura fallimentare della Boccadarno ha annunciato la volontà di realizzare delle strutture alberghiere e ricettive, vedi ad.es. “La Nazione” on line del 3 giugno 2021, articolo di Gabriele Masiero: “Realizzeremo un masterplan con un mix di funzioni residenziali, alberghiere e commerciali – aveva spiegato Noto illustrando il progetto – legate soprattutto alla ristorazione. Costruiremo insomma, come stiamo facendo a Ventimiglia, un albergo a 5 stelle […] Perché l’idea di fondo per mettere a reddito l’investimento è quella di trasformare intorno al porto turistico una destinazione turistica per l’estate,[…] Stiamo valutando l’opzione – aveva osservato Noto illustrando a La Nazione i piani di Mdc – di dare in gestione all’hotel anche gli appartamenti privati e questo sarà di grande vantaggio sia per l’albergo che potrà contare su un numero maggior di camere […]”;

  • il 9 luglio 2021 l’assessore Dringoli, in risposta alla nostra interrogazione n. 23 dell’11/06/2021 sulla “Realizzazione strutture alberghiere aree del porto di Marina”, ha affermato che “evidentemente” il Regolamento Urbanistico – mantenendo la destinazione turistico-ricettiva – ha ritenuto “non attinente la decisione del Consiglio di Stato”, con ciò contraddicendo la legislazione e la pianificazione vigenti, che eleggono il Piano Territoriale del Parco – ed i suoi Piani di Gestione – a strumenti sovraordinati alla pianificazione comunale, ai quali quest’ultima si deve attenere; principio pertanto riaffermato dalla Scheda 39 del sopracitato Piano di Gestione del Parco, che cita espressamente la scheda 38.C del RUC quale modalità attuativa del Piano di Gestione stesso;

  • con questa risposta l’Assessore “evidentemente” ignora che la Scheda 38.C è stata approvata in data antecedente alla Sentenza e che non è mai stata adeguata, come invece si sarebbe dovuto.

Tutto ciò detto e considerato si chiede al Sindaco e alla Giunta:

  • di esprimersi chiaramente sulla inammissibilità della previsione di strutture turistico-ricettive nella Scheda 38.C del RUC e nel “Piano di Recupero area ex Motofides in loc. Marina di Pisa”, nel rispetto della Sentenza del Consiglio di Stato e del “Secondo Piano di Gestione delle Tenute Tombolo e Coltano”, attuativo del Piano del Parco;

  • quali misure si intenda adottare per adeguare la Scheda 38.C del RUC alla scheda di intervento n. 39 del “Secondo Piano di Gestione delle tenute di Tombolo e Coltano”;

  • come si intenda di conseguenza modificare il “Piano di Recupero area ex Motofides in loc. Marina di Pisa” affinché sia conforme agli strumenti urbanistici sovraordinati.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

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