Mozione: Accesso ai servizi comunali, in particolare quelli anagrafici, da parte delle persone detenute

Visto che, in applicazione dell’articolo 27 della Costituzione secondo il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, è comune obiettivo, degli organi territoriali e delle istituzioni, il recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro individualità e della finalità di prevenzione primaria e secondaria, che può essere determinante per il contenimento del fenomeno della criminalità,

Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà, ed in particolare l’articolo 45 (Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie. (…) E’ utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale. (…)),

Tenuto conto dell’approvazione da parte di questo Consiglio degli ordini del giorno presentati dalla coalizione Diritti in Comune rispettivamente nel 2014 e nel 2017 aventi a tema “Azioni del Comune di Pisa per la garanzia dei diritti dei detenuti e delle detenute carcere Don Bosco”,

Tenuto conto dell’audizione in Seconda Commissione Consiliare del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà in data 20 ottobre 2023,

Considerato che in tale audizione è emersa la carenza sia di funzionari di Area Pedagogica che di polizia penitenziaria nella Casa Circondariale Don Bosco di Pisa,

Considerato che il sopralluogo della Seconda Commissione Consiliare al suddetto istituto in data 15 novembre 2023 ha confermato le condizioni di estrema criticità interne alla struttura,

Tenuto conto che il comma 4 dell’art. 45 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, (comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. r), n. 2) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) prevede, per le persone detenute, la possibilità di richiedere la residenza presso il Comune dove è ubicato il carcere,

Tenuto conto che il comma 3 dell’art. 43 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, (comma aggiunto dall’ art. 11, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) prevede che i detenuti e gli internati siano dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio, e che l’amministrazione penitenziaria a tal fine si avvalga della collaborazione degli enti locali,

Considerato che ad ora le pratiche delle persone detenute al carcere Don Bosco pertinenti all’Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa sono presentate al suddetto ufficio tramite delega a volontari che svolgono il proprio servizio secondo quanto previsto dagli art. 17 e 78 della Legge 26 luglio 1975, n.354,

Considerato che tale prassi causa ingenti ritardi e difficoltà nell’ottenimento dei documenti da parte delle persone detenute e un conseguente aggravio del lavoro burocratico per l’area educativa del carcere e per i volontari,

Considerato che tali ritardi sono anche legati alla difficoltà di reperimento di informazioni sui documenti necessari alle specifiche situazioni individuali delle persone detenute,

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

A garantire l’equità effettiva nell’accesso ai procedimenti amministrativi di competenza comunale per le persone detenute, con particolare riferimento ai servizi per l’anagrafe, anche prevedendo a tal fine specifici protocolli e percorsi d’accesso da concordare con il Direttore della Casa Circondariale Don Bosco, volti a rimuovere gli attuali ostacoli.

In particolare, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

A concordare con il Direttore della Casa Circondariale Don Bosco un protocollo che garantisca trasferte periodiche presso l’istituto degli operatori dei servizi del Comune, al fine di espletare senza intermediari le pratiche competenti agli uffici comunali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

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