Mozione: Disobbedienza dei comuni all’articolo 5 del Piano casa

Visto che lo scorso 20 maggio il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo del Ministro Lupi  noto come Piano casa è diventato legge,

Visto che all’articolo 5 comma 1 della Legge 24/5/2014, n.80  si prevede che: “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  può chiedere la residenza  nè  l’allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

Considerato che l’ottenimento della residenza è un completo diritto soggettivo del cittadino che trova tutela e fondamento nei principi generali dell’ordinamento e nella Carta Costituzionale.

Visto il legame che corre tra la residenza e l’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2 e 16 Cost. della costituzione. L’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo “sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e l’art. 16 stabilisce che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

Tenuto conto del fatto che con l’articolo 5 di suddetto provvedimento viene negato anche il diritto alle utenze,  mentre la Costituzione tutela tutti i diritti per il cui esercizio è funzionale la residenza   ( diritto alla salute : art. 32; diritto allo studio art. 34; il diritto alla distribuzione delle risorse e alla fruizione dei servizi di welfare: art. 3; diritto ad una vita libera e dignitosa: art. 36 ).

Considerato che la residenza anagrafica costituisce un diritto per il cittadino e un dovere per l’Ufficiale di Anagrafe, come chiarito da una costante giurisprudenza e – da ultimo – dall’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato (parere n. 4849/2012), nonché da una circolare interpretativa del Ministero dell’Interno (circolare n. 1, 14 Gennaio 2013).

Considerato inoltre che, ai sensi della vigente normativa anagrafica (art. 1, terzo comma, legge 1228/1954), «nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio».

Visto il DPR n. 223 del 30 maggio 1989, art 3, in cui si afferma che “fanno parte della popolazione residente di un comune le persone italiane, straniere o senza fissa dimora aventi la propria dimora sul territorio del comune”.

Vista la legge n.94 del 15 maggio del 2009 e relativa circolare sull’idoneità alloggiativa, che inasprisce l’accesso alla residenza per quei soggetti più fragili.

Rilevato inoltre che, per garantire il diritto-dovere alla residenza, i Comuni sono tenuti a iscrivere al relativo Registro Anagrafico i cittadini che ne facciano richiesta, anche qualora abitino in dimore improprie, inidonee, non autorizzate o non conformi alle disposizioni urbanistiche. Ciò è confermato, oltre che da una costante e pressoché unanime giurisprudenza, da una “storica” circolare del Ministero dell’Interno (la n. 8 del 29 maggio 1995), dal più recente parere del Consiglio di Stato (il già citato 4849/2012), e dalla citata circolare n. 1/2013 del Ministero dell’Interno.

Considerato che il gruppo Abele con il sostegno di Libera e di altre realtà sociali e del volontariato ha lanciato negli scorsi mesi una campagna dal titolo “Miseria Ladra” in cui al punto 3 si chiede di estendere la pratica che si attua in molte città rispetto al fenomeno dei senza dimora, concedendo la residenza presso il Municipio o in un’altra sede comunale a tutte quelle figure che possono essere definite “temporaneamente in difficoltà” quali i richiedenti asilo, le vittime di tratta, le vittime di violenza che, in virtù di tale dispositivo, vedrebbero riconosciuto il diritto di accesso ai servizi sociali e sanitari e al lavoro stesso (senza residenza non viene rilasciata la carta di identità, necessaria per stipulare il contratto di lavoro, l’attribuzione del medico di base, l’accesso ai servizi sociali) e potrebbero avere maggiore possibilità di rendere più breve il loro disagio “temporaneo”

Tenuto conto della recente presa di posizione dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per Rifugiati (UNHCR) che ha espresso preoccupazione per gli effetti che questo provvedimento potrebbe provocare sulla vita di migliaia di rifugiati presenti in Italia affermando: “la legge, se così applicata, creerebbe un ulteriore ostacolo al processo di integrazione dei rifugiati in Italia costringendoli in una spirale di isolamento e marginalità: migliaia di persone sarebbero infatti private della possibilità di accedere alla residenza anagrafica. La conseguenza immediata sarebbe il rischio di non poter più accedere all’assistenza sanitaria, al lavoro, nonchè all’istruzione per migliaia di bambini. In assenza di residenza non è infatti possibile avere una carta identità e senza questa è difficile avere accesso al lavoro e ai servizi essenziali. L’UNHCR auspica che venga immediatamente trovata una soluzione di accoglienza dignitosa per queste persone e che sia mantenuta la garanzia di accesso alla residenza”.

Il Consiglio comunale esprime con questo documento la propria contrarietà a questo provvedimento e alla luce di questa

Impegna il sindaco e la giunta ad inviare nel giro di 30 giorni una circolare a tutto il personale che lavora presso l’ufficio anagrafe del comune di Pisa a non applicare l’articolo 5 al comma 1 della  legge 24/5/2014, n.80, dando comunicazione tramite lettera al Prefetto e al Ministro Lupi di suddetta decisione

ad attribuire la residenza a tutti i cittadini, italiani e stranieri, che abbiano dimora abituale nel territorio del Comune, indipendentemente dalla natura della loro dimora (e quindi anche a coloro che abitino in alloggi inidonei o occupati, in luoghi impropri o sprovvisti dei requisiti igienico-sanitari, in campi, roulotte o baracche e simili).

Impegna il sindaco e la giunta affinché inseriscano nella prima assemblea utile delle singole aziende partecipate che gestiscono le utenze la richiesta di non procedere all’applicazione dell’articolo 5 al comma 1 della legge 24/5/2014, n.80

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