Mozione: Legge di iniziativa popolare per introdurre il reato di omicidio sul lavoro

Considerato che ormai a ritmo giornaliero giungono drammatiche notizie di lavoratori e lavoratrici che muoiono sul loro posto di lavoro, anche nei tragitti per raggiungerli, mentre aumentano infortuni e malattie professionali.

Considerato che lo scorso anno nel 2022 si sono registrate 1208 morti, con un andamento di cento morti al mese, oltre tre al giorno; nei primi mesi del 2023, fino ad agosto, secondo il rapporto dell’INAIL di inizio ottobre, il trend continua ad essere molto vicino, se non superiore, a quello dello scorso anno, con già 657 morti da lavoro.

Considerato che anche nella nostra provincia, nel 2023 i morti sul lavoro sono in aumento, essendo stati 5 (da ultimo la morte dell’operaio Alberto Fontanelli avvenuta lo scorso 9 agosto al depuratore Aquarno di Santa Croce sull’Arno) rispetto ai 4 dello scorso anno: tendenza in aumento anche in altre province (ad esempio a Massa Carrara si passa da uno del 2022 a 3 di quest’anno), anche se a livello regionale si registra una diminuzione (da 46 a 32).

Considerato che quindi nella nostra provincia sono accaduti, e continuano ad accadere, fatti gravi e drammatici.

Premesso che questo trend in preoccupante crescita non è una fatalità ma il risultato della diffusa abitudine a ritenere la riduzione del costo del lavoro elemento strategico per la competitività e la formazione professionale (quando presente) è ridotta sempre più spesso al puro sostegno delle competenze necessarie per la produzione.

Considerato che le trasformazioni dei rapporti di lavoro, e le politiche sul lavoro condotte in questi anni con un’esplosione di forme contrattuali sempre più flessibili, hanno fortemente indebolito la cultura della sicurezza e che nel mondo del lavoro le sfide che oggi si presentano sono molte e complesse: dall’impatto della precarizzazione, al sempre più frequente cambiamento di mansioni, al ricorso al lavoro in appalto, all’irrompere di nuove forme di lavoro sempre più precarizzanti, sino agli effetti dell’incalzante automazione della produzione.

Tenuto conto che il lavoratore precarizzato nelle nuove forme contrattuali atipiche sicuramente è in condizioni di minore tutela e di maggiore ricattabilità anche per quanto riguarda la sicurezza perché vive sotto la continua “spada di Damocle” del non rinnovo del contratto e della perdita del posto di lavoro.

Considerata che se da una parte la situazione degli infortuni, anche mortali, come già sottolineato, è andata ad aggravarsi, al contrario nel tempo abbiamo assistito sempre più allo smantellamento di quelle centrali che avrebbero dovuto presidiare la sicurezza sul lavoro e i dati dimostrano come ci sia una evidente correlazione tra lavoro atipico e fenomeni infortunistici anche mortali.

Tenuto conto che, inoltre, il calo delle risorse a disposizione del servizio sanitario pubblico, attraverso il suo continuo definanziamento, ha comportato una riduzione degli investimenti anche nel settore della prevenzione quando invece una seria strategia di programmazione della prevenzione richiede e comporta continui investimenti.

Riconosciuto il rilievo politico che va attribuito al tema della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso iniziative di promozione, studio, formazione e divulgazione per gli operatori del settore, dei lavoratori e della cittadinanza, e di coordinamento tra i vari soggetti istituzionalmente competenti in materia.

Visto che recentemente lo stesso Eugenio Giani, ha reso formale dichiarazione affinché la Regione Toscana, da lui presieduta, si impegni a garantire la sicurezza sul lavoro.

Visto che il Sindaco Conti ha partecipato lo scorso ottobre alla 72° edizione della Giornata ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro ed utilizzata per stimolare “riflessioni e assunzioni di un impegno per il futuro, al fine di attuare un programma di governo che tenga conto delle proposte concrete per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”

Visto che l’attuale assetto normativo, all’art.589 comma 2 del CPP rende poco efficace il potere di deterrenza nei confronti dei datori di lavoro inadempienti in termini di sicurezza.

Considerato che, alla luce di quanto sta accadendo, si rende necessaria una revisione della normativa che preveda: la revisione dei criteri di controllo riguardo alle procedure di lavoro e formazione dei lavoratori più esposti; un piano ricerca attiva delle malattie da lavoro; una verifica sullo stato di attuazione della normativa su aziende; un adeguato finanziamento al sistema dei controlli; la promozione di un sistema di formazione diffuso e permanente per i lavoratori e per le imprese, affinché si diffonda la consapevolezza dei rischi e dei loro effetti sulle singole persone e sull’economia complessiva;

Considerato, altresì, necessario assicurare addestramento e prevenzione in ogni attività, valutando i rischi esistenti, definendo i comportamenti degli addetti di ogni livello, con particolare attenzione ai lavoratori discontinui, precari e dipendenti da società in appalto.
Considerato rilevante, in tal senso, la previsione di risorse nella formazione finalizzate allo sviluppo di piani territoriali per la salute, in ambiente di lavoro e di vita, da svolgere in collaborazione con gli enti locali.

Considerato, infine, fondamentale investire per la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro, a partire dalle scuole, con una continuità lungo l’intero arco della vita.

Visto che esiste una proposta di Legge di Iniziativa Popolare, promossa da Unione Popolare, che prevede l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime, alla stregua dell’introduzione del reato di omicidio stradale, realizzato attraverso l’introduzione dell’articolo 589-bis del CPP, nonché una serie di sanzioni nei confronti di coloro che deliberatamente violino gli obblighi di legge e provochino con il loro comportamento infortuni mortali e lesioni gravi per lavoratrici e lavoratori.

Il Consiglio comunale in considerazione della gravità della situazione, di anno in anno peggiorata, per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro

ritiene non più rinviabile l’introduzione di norme più stringenti di controllo e un piano di assunzioni di un numero congruo di ispettori per effettuare tali controlli nelle aziende;

considera necessaria una revisione profonda dell’attuale assetto legislativo delle norme che regolano la responsabilità delle aziende in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dal Testo unico D.Leg.vo 81/08;

sostiene la proposta di introdurre nel nostro codice penale il reato di Omicidio Sul lavoro, come avanzato con la proposta di legge di iniziativa popolare sul tema (di cui si allega il testo), ed auspica che si discuta quanto prima in Parlamento.

Impegna il Presidente del consiglio comunale ad inviare il suddetto documento:
al Presidente del consiglio
ai membri del Governo
ai gruppi parlamentari

Francesco Auletta- Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

 

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi o gravissime alle lavoratrici ed ai lavoratori

Articolo 1 (Omicidio sul lavoro)

Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti: “Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro”). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.lgs. n. 81/2008 (con i criteri definiti dall’art.3 di questo DDL) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. I soggetti deputati ad accertare le cause della morte dei lavoratori devono verificare, con la partecipazione degli Rls ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.

La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D.Lgs n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.Lgs n. 81/2008. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. 2. Art. 589- quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro) Nel caso di cui all’articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a dodici anni.

Articolo 2 (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

Dopo l’articolo 590 quater. del codice penale, sono aggiunti i seguenti: Art. 590-quinquies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime). Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e’ punito con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.lgs. n. 81/2008 ( con i criteri definiti dall’art.3 di questo DDL) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un

lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravi e da sette a dieci anni per le lesioni gravissime. I soggetti che indagano sulle cause delle lesioni subite dal lavoratore devono verificare, con la partecipazione degli Rls ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.

La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II del D. Lgs n. 81/2008; Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.

  1. Art. 590 sexies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro).

Nel caso di cui all’articolo 590-quinquies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603- bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

  1. Art. 590 septies. (Definizione di lavoratore e datore di lavoro)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si intende per:

  1. «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, ovunque si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

  2. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, odi individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

Articolo  3 (Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Al Decreto legislativo, 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all ’art. 2 comma dd) le parole «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590- quinquies, del codice penale; »;

  1. all’art. 302 le parole «ovvero i reati di cui all’articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli

infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies, del codice penale, »;

  1. all’art. 28 comma 2 la lettera a (criteri della valutazione dei rischi) è sostituita dalla seguente : a.

« una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa ; criteri che devono

essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità: 1. eliminare il rischio alla fonte, 2. adottare misure di protezione collettive, 3. fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo. »

D) si introduce l’articolo 20 bis: Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’art. 28 Legge 300/70, perché ne ordini l’immediato rispetto. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà”.

Articolo 4: Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo.

1.Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma e 589-bis e 589-quater»; b) all’articolo 589, il secondo comma e’ abrogato; c) all’articolo 590, il secondo comma è abrogato.

Articolo 5: Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) e’ aggiunta la seguente: “m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall’articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»; b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente: «m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall’articolo 590- quinquies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»; c) all’articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis » sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-quinquies»; d) all’articolo 416, comma 2-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»; e) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale »; f) all’articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) e’ inserita la seguente: «e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-quinquies del codice penale»; g) all’articolo 552: 1) il comma 1-bis, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590- bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari »; 2) il comma 1-ter, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e’ fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto »

Articolo 6: Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1.Al D.lgs. n. 231/2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 25-septies primo comma, le parole «In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale,»; b) all’articolo 25-septies secondo comma le parole «in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale,»; c) all’articolo 25-septies terzo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 590-quinquies del codice penale,».

Articolo 7: Competenza penale del giudice di pace

1. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 274/2000, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni», sono soppresse.

Articolo 8: Norme di coordinamento

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale come introdotti dalla presente legge.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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