Mozione: Registrazioni anagrafiche famiglie omogenitoriali

PREMESSO CHE

nell’ordinamento italiano lo status filiationis è elemento costitutivo dell’identità personale, protetta dall’articolo 2 della Costituzione. Già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività, e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dell’articolo 2 della Costituzione si estende anche alla fattispecie della famiglia di fatto e a quella composta da persone dello stesso sesso;

l’evoluzione dell’ordinamento, muovendo dalla nozione tradizionale di famiglia, ha progressivamente riconosciuto rilievo giuridico alla genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica (sentenza Corte costituzionale n. 272 del 2017), tenuto conto che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa» (sentenza Corte Costituzionale n. 162 del 2014);

nell’ordinamento giuridico italiano, sebbene l’impianto legislativo della Legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, precluda il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie dello stesso sesso, continua a mancare un esplicito divieto di accogliere atti di registrazione di figli nati a seguito di tecniche praticate all’estero;

l’articolo 9 della medesima Legge sopracitata, inoltre, nel valorizzare, rispetto al favor veritatis, il consenso alla genitorialità e l’assunzione della conseguente responsabilità nell’ambito di una formazione sociale idonea ad accogliere il minore «dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio», garantendo «il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l’interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione» (sentenza Corte Costituzionale n. 127 del 2020);

anche sul piano del diritto dell’Unione Europea, la Carta dei diritti fondamentali UE dichiara, all’articolo 24, comma 2, che «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»; • nell’ambito del diritto internazionale, nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo del 1959 (principio 2), si prevede che, nell’approvazione di leggi e nell’adozione di tutti Pag 1 di 3 i provvedimenti che incidano sulla condizione del minore, ai “best interests of the child” debba attribuirsi rilievo determinante (“paramount consideration”);

anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo – approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, che rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, si fa menzione all’articolo 3, paragrafo 1, del rilievo preminente (“primary consideration”) da riservare agli interessi del minore. Incombe, sugli Stati aderenti alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (articolo 9, paragrafo 1) l’obbligo di rendere effettivi tali diritti e di garantire (articolo 9, paragrafo 3) la stabilità dei legami e delle relazioni del minore in riferimento a tutte le persone con cui quest’ultimo abbia instaurato un rapporto personale stretto, pur in assenza di un legame biologico («persons with whom the child has had strong personal relationships» (General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (articolo 3, paragrafo 1), adottato dal Comitato sui diritti del fanciullo il 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14);

in sede di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, lo Stato Italiano si è impegnato ad adottare «tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali e dei suoi familiari» nonché a tenere in considerazione «l’interesse prevalente del minore» in tutte le decisioni relative ai bambini (Legge 27 maggio 1991 n.176, articoli 2 e 3); • la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha ripetutamente ricondotto all’articolo 8 CEDU la garanzia di legami affettivi stabili con chi, indipendentemente dal vincolo biologico, abbia in concreto svolto una funzione genitoriale, prendendosi cura del minore per un lasso di tempo sufficientemente ampio (Corte EDU, Sezione prima, sentenza del 16 luglio 2015, Nazarenko contro Russia, paragrafo 66);

CONSIDERATO CHE

la trasmissione degli atti formati all’estero per la trascrizione nei registri dello stato civile è un procedimento imposto ai sensi dell’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, non sussistendo discrezionalità in capo all’ufficiale di stato civile. Ai sensi dell’articolo 236 del Codice Civile, l’atto di nascita è strumento idoneo a provare il possesso di uno status, in questo caso di figlio, che verrebbe quindi deliberatamente modificato dall’ufficiale dello stato civile che ometta di trascrivere entrambi i genitori, mettendo in atto una condotta di alterazione di stato, nonché una falsità materiale;

con le Sentenze 32 e 33 del 2021, la Corte Costituzionale ha riscontrato nell’ordinamento italiano la sussistenza di un grave vuoto di tutela dell’interesse del minore, in quanto, seppur non vietata, non è nemmeno garantita in maniera esplicita una forma di riconoscimento dei legami affettivi del minore nato a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all’estero da una coppia di persone dello stesso sesso. Tali bambini, di conseguenza, rischierebbero di essere ascrivibili alla categoria di «nati non riconoscibili», subendo di conseguenza una ingiustificata compressione dei propri diritti da far valere nei confronti delle due persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione, tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti al mantenimento, all’educazione, all’istruzione, ma anche i diritti successori, soprattutto in caso di inadempimento e di crisi di coppia;

con le medesime sentenze sopracitate, la Corte Costituzionale ha rivolto un netto monito al legislatore, chiarendo che lo stesso «nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori», e concludendo, infine, che «non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore»;

sul piano dell’attività legislativa, già nella XVIII legislatura sono state depositate alla Camera dei Deputati proposte di legge volte a dare seguito al monito espresso dalla Corte Costituzionale nelle sopracitate Sentenze 32 e 33 del 2021, tra le quali vi è una Proposta a prima firma Riccardo Magi, ripresentata nella legislatura in corso (A.C. 70). Tale proposta, recante modifiche alla Legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita, senza intervenire sui requisiti o sulle condizioni di accesso alle tecniche di PMA in Italia, né in materia di Gestazione per Altri, si limita a garantire l’interesse del minore alla continuità dello status filiationis, anche qualora sia nato a seguito dell’applicazione di tecniche praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti previsti, senza che a tal fine rilevi che ciò si sia verificato in violazione della normativa italiana ovvero, legittimamente, in un Paese estero in osservanza della relativa normativa;

SOLLECITANDO il Parlamento a discutere le proposte di legge indicate in premessa e comunque a modificare la normativa per porre fine alle discriminazioni in essere che determinano una grave violazione dei diritti preminenti del minore, dando seguito al monito espresso dalla Corte Costituzionale con le Sentenze 32 e 33 del 2021, nonché per riconoscere l’eguaglianza e la pari dignità di tutte le famiglie;

CONDIVIDENDO il manifesto di “LE CITTA’ PER I DIRITTI”, assemblea di sindache, sindaci, amministratrici e amministratori contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, per i diritti di tutte le famiglie, che si è tenuta a Torino il 12 maggio 2023;

Il Consiglio Comunale RIBADISCE LA URGENTE NECESSITA’ NON PIU’ RINVIABILE

di una norma che consenta il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali;

di una norma che consenta il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali;

Impegna il Sindaco

a fronte della evoluzione del quadro giurisprudenziale e normativo, a procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali indicando quali genitori entrambe le persone che si sono consapevolmente assunte la responsabilità della procreazione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

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