MOZIONE: Rispetto della sentenza della Corte Costituzionale da parte dei Comuni

Di seguito la mozione presentata consiglio comuale di Pisa dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

MOZIONE: Rispetto della sentenza della Corte Costituzionale da parte dei Comuni

Tenuto conto che lo scorso 20 luglio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza n. 166/2018 della Corte Costituzionale in riferimento a l Fondo nazionale per il sostegno alla locazione abitativa (comunemente contributo affitto).

Preso atto che la decisione della Consulta dichiara la non conformità alla Costituzione dell’art. 11, comma 13, dl 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 il quale prevedeva (il passato ormai è d’obbligo essendo la norma abrogata): “ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della legge 431/98, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi (…) devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione”.

Considerato che la Corte che ha sancito l’illegittimità costituzionale della norma in quanto:

  • 1deve ritenersi che dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale, costituiscono una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei (…);
  •  la disposizione attinge agli estremi dell’irrazionalità intrinseca nella parte in cui esige una residenza protratta per dieci anni sul territorio nazionale, dato che tale termine coincide con quello necessario e sufficiente a richiedere la cittadinanza italiana (…);
  •  …anche il termine di cinque anni nel territorio regionale risulta palesemente irragionevole e sproporzionato, considerato che i fondi sono stati istituiti dal legislatore in un contesto normativo volto anche a favorire la mobilità nel settore della locazione (…);
  •  tutti questi indici normativi e giurisprudenziali, relativi e attuativi anche di precisi obblighi assunti dallo Stato nel contesto dell’Unione europea, confermano che la previsione di un requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato e quinquennale in quello della Regione risulta sproporzionato e perciò irragionevole, oltre che non rispettoso degli obblighi europei.

Tenuto conto del fatto che anche molti Comuni della provincia di Pisa hanno pubblicato il bando per l’erogazione del contributo affitto richiedendo tra gli altri requisiti anche quello della c.d. residenza storica.

Preso atto anche delle richieste fatte dai sindacati degli inquilini ai Comuni di adeguarsi da subito e rispettare la sentenza della Corte Costituzionale, anche per non aprire contenziosi con le stesse Amministrazioni Comunali.

Si impegna il Sindaco e la giunta

  • a procedere alla immediata riapertura dei termini del bando fissando una nuova scadenza – almeno al 30 settembre p.v. – nel pieno rispetto della sentenza in oggetto e consentendo a quanti, nel rispetto dei requisiti oggi illegittimi, non hanno potuto fare domanda di presentarla.
  • A dare comunicazione pubblica ampia e capillare alla cittadinanza sin da subito della decisione di riaprire il bando in modo da permettere la più ampia partecipazione.
  • a destinare al fondo di competenza comunale quotaparte consistente degli avanzi di bilancio 2018;
  • Ad intervenire nei confronti della Regione Toscana affinchè il fondo sia integrato con cospicue somme cosi che il diritto all’abitare non sia solamente un simbolico intervento ma che incida significativamente nei bilanci dei nuclei familiari che, attraverso il bando, ne avranno requisiti e quindi diritto.

 

Francesco Auletta – Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

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