Ordine del giorno: “Applicare la sentenza n. 633/2020 del TAR Toscana per garantire l’effettivo esercizio della libertà di culto nel Comune di Pisa”

Il seguente ordine del giorno è stato presentato al Consiglio Comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)


Ordine del giorno: “Applicare la sentenza n. 633/2020 del TAR Toscana
per garantire l’effettivo esercizio della libertà di culto nel Comune di Pisa”

 

Ricordato che:

  • il 4 aprile 2013 il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato, tramite variante urbanistica, la scheda norma 10.1 comparto 2, destinandola a “Servizi religiosi per il culto e attività culturali e sociali”;

  • il 9 maggio 2016 l’Associazione Culturale Islamica di Pisa ha inoltrato agli uffici comunali richiesta di permesso a costruire un centro culturale, con annesso luogo di culto e altri spazi per attività sociali, nell’area di sua proprietà contenuta nella suddetta scheda norma;

  • il 31 luglio 2018 la giunta comunale ha adottato un “Atto di indirizzo teso alla rivalutazione complessiva della situazione urbanistica della zona di Porta a Lucca” con l’intenzione di variare la scheda norma in questione, senza prevedere aree alternative nel Comune di Pisa utili a garantire ai fedeli musulmani l’effettivo esercizio della libertà di culto;

  • il 27 giugno 2019 la giunta comunale ha deliberato di inserire la modifica della scheda norma in questione all’interno della variante finalizzata alla riqualificazione dell’Arena Garibaldi;

  • il 15 maggio 2019, dopo un lungo iter, la Soprintendenza ai Beni Culturali ha annullato in autotutela il precedente parere favorevole alla richiesta dell’Associazione culturale islamica, relativamente all’autorizzazione paesaggistica, data con alcune prescrizioni il 7 maggio precedente;

  • il 13 giugno 2019, alla luce di questo annullamento, e senza attendere la chiusura del procedimento presso la Soprintendenza, gli uffici comunali hanno posto il diniego al provvedimento;

  • il 10 settembre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato la delibera n. 38 di adozione della variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico relativa alla riqualificazione dell’Arena Garibaldi, contenente la variazione di destinazione d’uso della Scheda 10.1 comparto 2 da servizi per il culto a parcheggi e verde pubblico;

  • il 29 maggio 2020 il Consiglio Comunale ha votato la delibera n. 14 di approvazione della variante di cui sopra, senza tenere conto delle numerose osservazioni pervenute durante il procedimento che, per la scheda in oggetto, richiamavano al rispetto della Costituzione e delle norme di diritto europeo e internazionale poste a tutela della libertà di culto;

  • Il 1. giugno 2020 è stata pubblicata la sentenza n. 633 con cui il TAR Toscana ha accolto il ricorso dell’Associazione culturale islamica, annullando per quanto riguarda gli atti del Comune di Pisa, la delibera n. 38 del Consiglio Comunale, con tutti gli atti presupposti, e il diniego a costruire di cui sopra.

Considerato che la sentenza del TAR Toscana

  • precisa che la potestà comunale di variare la disciplina urbanistica del proprio territorio non può essere esercitata in assenza di un’adeguata comparazione degli interessi pubblici implicati, specie quando questi interessi hanno rango costituzionale;

  • espone le regole generali che una buona amministrazione deve seguire nel contemperare gli interessi urbanistici con quelli della libertà di manifestazione e professione di un culto religioso;

  • chiarisce il carattere “particolare” dell’interesse dell’Associazione a costruire, sull’area di sua proprietà, un luogo di culto in quanto tale interesse è “espressamente considerato dall’art. 8 della Costituzione”, e riguarda “la pratica di una delle religioni più diffuse al mondo, negli ultimi decenni ampiamente praticata anche in Italia”;

  • afferma che la modifica della destinazione d’uso dell’area in questione “incide su un’aspettativa […] qualificata in termini ben più pregnanti di quanto non sia l’aspettativa del proprietario che intende ottenere il massimo vantaggio patrimoniale dall’utilizzo del suo immobile” perché ne va del “diritto, proprio e degli associati, alla libertà di culto, diritto fondamentale dell’individuo espressamente tutelato dalla Costituzione”;

  • censura l’operato dell’amministrazione comunale per non aver aver preso in considerazione, in nessuna fase del corso del procedimento urbanistico, “tale delicata problematica, trascurandola totalmente”, venendo meno così a un preciso “obbligo” di derivazione costituzionale;

  • censura l’operato del Consiglio Comunale in quanto, variando senza nessuna ulteriore previsione compensativa la destinazione d’uso dell’area, ha frapposto “un rilevante ostacolo all’esercizio della libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”, oggetto di tutela della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

  • considera insufficiente il fatto che nel Comune di Pisa esistano altre aree destinate al culto affermando che, se pure la variazione censurata “non pregiudica definitivamente la soddisfazione del diritto della comunità islamica”, essa rende tuttavia “estremamente difficile la sua soddisfazione”, senza per altro “farsi carico in alcun modo delle gravi difficoltà provocate” ossia il fatto di dover acquistare una nuova area tra quelle destinate al culto e di dover “ricominciare da capo tutta la procedura”;

  • ha censurato il comportamento degli uffici comunali che hanno negato il permesso a costruire “in mancanza di un espresso parere negativo” da parte della Soprintendenza, che da parte sua non ha ancora concluso il procedimento autorizzativo previsto dalla legge;

  • ha rilevato, a sostegno delle proprie argomentazioni, che il Comune ha più volte “manifestato con atti formali la volontà di impedire la realizzazione della moschea”.

Ricordato altresì che

  • la Corte Costituzionale ha chiarito che la libertà religiosa e di culto è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, ai sensi dell’art. 2 Cost. e che ha come destinatari “tutti” i soggetti presenti sotto la giurisdizione dello Stato ai sensi dell’art. 19 Cost., motivo per cui non può essere soggetta a limitazioni derivanti da una condizione di reciprocità con altri Stati;

  • la Corte Costituzionale ha precisato il concetto di laicità dello Stato “non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti” (sentenza 67/2017);

  • la Corte Costituzionale ha precisato che l’esercizio pubblico e comunitario del culto deve trovare garanzia ugualmente per tutte le confessioni religiose, a prescindere dall’avvenuta stipulazione o meno di intese con lo Stato e dalla loro condizione di minoranza (sentenze 63/2016, 195/1993 e 59/1958);

  • secondo accreditata dottrina costituzionale, alla luce dell’art. 3 Cost, la libertà religiosa trova la sua espressione non solo come libertà negativa, ossia libertà da ogni ingerenza dello Stato, bensì anche come libertà positiva che, per il valore dell’esperienza e del sentimento religioso, richiede l’impegno dello Stato (e dei pubblici poteri in genere), a predisporre gli strumenti utili al suo effettivo esercizio;

  • la Corte Costituzionale (sentenza 195/1993), ha affermato che l’edilizia di culto deve rappresentare uno strumento che garantisca l’effettivo godimento dei diritti di libertà religiosa riconosciuti e garantiti dall’art. 19 Cost., in un contesto di non discriminazione;

  • rientra tra i compiti degli enti territoriali, in quanto soggetti competenti in materia urbanistica, di provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente ed effettivamente esercitare il culto, anche individuando aree idonee ad accogliere i rispettivi fedeli;

  • come affermato dal Consiglio di Stato, “i Comuni non possono sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste delle confessioni religiose che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio” (Consiglio di Stato, sentenza n. 8298/2010);

Tenuto conto che

  • in Italia si stimano 2,8-3 milioni di fedeli musulmani, corrispondenti a circa il 4,8 % della popolazione complessiva, in linea con il dato medio europeo (4,9% nel 2016);

  • negli ultimi vent’anni la presenza dei musulmani in Italia è cresciuta in modo proporzionale all’aumento complessivo della popolazione straniera residente, tanto che la percentuale rispetto agli stranieri è stabile intorno al 32%;

  • l’Islam italiano è multinazionale e multilinguistico, così che in molti luoghi di culto la lingua utilizzata per le cerimonie è l’Italiano, in quanto unica lingua comune a tutti i fedeli musulmani;

  • il 43% (nel 2017) dei fedeli musulmani in Italia è di cittadinanza italiana.

IL CONSIGLIO COMUNALE RITIENE CHE

la libertà di culto, in quanto diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, sia un diritto indisponibile e che, come tale, non possa essere oggetto di promesse elettorali finalizzate alla sua negazione di fatto o al suo aggiramento;

la realizzazione di un centro di cultura islamico, con annessa area di preghiera, costituisca per il Comune di Pisa un presidio territoriale e sociale che rinforza il principio costituzionale del pluralismo e dell’uguaglianza, rinnova il vincolo di piena appartenenza della comunità islamica alla città, aumenta la pace e la sicurezza di tutte e tutti.

PER QUESTO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

  • nel pieno rispetto e nella dovuta attuazione di quanto previsto dalla Costituzione e dalle norme di diritto europeo e internazionale citate dalla sentenza del TAR, a garantire nel Comune di Pisa l’esercizio effettivo del diritto di culto dei fedeli di religione musulmana;

  • a rimuovere, per quanto di propria competenza, ogni ostacolo affinché l’Associazione culturale islamica di Pisa possa utilizzare il terreno di sua proprietà per realizzare un centro culturale e un annesso luogo di culto adeguato alle esigenze della comunità;

  • a modificare tutti gli atti relativi all’approvazione della variante urbanistica in contrasto con quanto deciso dalla sentenza del TAR ed a sottoporre tali atti all’approvazione del Consiglio Comunale quale organo competente in materia.

 

Francesco Auletta – Diritti in comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista, Pisa Possibile)

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