Ordine del giorno: Modifica Regolamenti comunali in materia di politiche abitative alla luce della recente giurisprudenza di rilievo costituzionale

Di seguito l’ordine del giorno presentato alla Seconda commissione consiliare permanente del Consiglio Comunale di Pisa


Ordine del giorno: Modifica Regolamenti comunali in materia di politiche abitative alla luce della recente giurisprudenza di rilievo costituzionale

Rilevato che i vigenti Regolamenti comunali in materia di interventi per l’emergenza abitativa, riserve, mobilità e Commissione ERP e in materia di contributi per i canoni di locazione prevedono, tra i requisiti di accesso e i meccanismi di premialità, la durata della residenza e tra le attestazioni documentali la certificazione di impossidenza immobiliare nel paese d’origine per i soli cittadini non appartenenti all’Unione europea.

Preso atto che diverse sentenze, emesse negli ultimi anni da Tribunali ordinari (da ultimo quella del Tribunale di Milano del 20/03/2020 e della Corte d’Appello di Firenze del 27 gennaio 2021) e dalla stessa Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n. 9 del 29 gennaio 2021), hanno censurato come eccessivo e discriminatorio il requisito dei 5 anni minimi di residenza e come irragionevole e discriminatoria la richiesta di una attestazione, debitamente tradotta e legalizzata, di impossidenza immobiliare all’estero per i soli cittadini non comunitari.

Ricordato che l’art. 2 del Testo unico immigrazione prevede che allo straniero sia riconosciuta “parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”, e che pertanto l’amministrazione comunale è tenuta a implementare un principio generale di parità tra cittadino italiano e straniero nell’accesso ai pubblici servizi, e non può derogare a tale principio in nome di una norma di rango secondario come quella contenuta all’art. 3 del DPR 445/2000 in materia di autocertificazione.

Ricordato altresì che l’art. 43 del Testo unico immigrazione definisce come “atto di discriminazione” il comportamento di un pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, “compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero […] soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.

Consapevole che sull’ultimo bando pubblico del Comune di Pisa per l’assegnazione degli alloggi ERP pendono due ricorsi, al TAR e al Tribunale di Pisa, relativamente al requisito della residenza e della certificazione di impossidenza all’estero per i soli cittadini non comunitari.

Consapevole che il requisito della lunga residenza, con il relativo sistema di punteggi, è previsto dall’attuale Legge regionale sull’edilizia residenziale pubblica e che, dunque, anche su quest’ultima pesa un fondato dubbio di illegittimità costituzionale per irragionevolezza e discriminazione costituita dal suddetto requisito residenziale.

Consapevole altresì che la stessa legge regionale lascia ai Comuni la facoltà di “richiedere idonee verifiche” per il requisito dell’assenza di patrimoni immobiliari ad uso abitativo ubicati all’estero, specificando però che “qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE” (Allegato A, punto 5).

Interessata a rispettare i principi generali dell’ordinamento e ripristinare la legalità costituzionale.

Preoccupata di possibili ricorsi da parte dei cittadini, italiani e/o stranieri, esclusi dai benefici in materia di diritto all’alloggio al beneficio a causa della mancata produzione di certificati di impossidenza immobiliare all’estero, con ricadute anche sulle casse comunali e conseguenti profili erariali.

Ritenuto che l’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati all’estero sia un requisito utile a riservare l’accesso ai benefici pubblici in materia di alloggio a chi ha un reale bisogno, ma che gli accertamenti in questo ambito debbano essere condotti in modo uniforme ed equo, prescindendo dalla nazionalità dei richiedenti.

Ritenuto altresì che, oltre a costituire un costo aggiuntivo non indifferente, la documentazione di impossidenza all’estero è di fatto impossibile da produrre in molti paesi extra-europei che sono sprovvisti di un sistema catastale analogo a quello italiano.

Questa Commissione consiliare permanente impegna il Sindaco e la Giunta a:

modificare i Regolamenti in materia di ERP e di contributi per i canoni di locazione nelle parti relative al requisito della residenza minima di 5 anni e alla richiesta documentazione di impossidenza all’estero, così da renderli conformi a Costituzione secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali;

sollecitare la Regione Toscana affinché proceda rapidamente alla modifica della legge in materia di ERP relativamente al requisito della residenza minima di 5 anni, così da renderla conforme a Costituzione secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Francesco Auletta
Maria Antonietta Scognamiglio
Vladimiro Basta
Gabriele Amore
Federico Oliveri

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