Question time: Chiarimenti su esenzioni per indigenti

Appreso che l’esenzione dal ticket sulle prestazioni sanitarie per indigenti non viene più effettuata.

Tenuto contro che questa esenzione è prevista per i cittadini con un reddito ISEE uguale o inferiore 6000,00 € ed è stata fino al 2011 gestita attraverso uffici della SdS Pisana con uno specifico finanziamento dai Comuni.

Tenuto conto che attualmente le esenzioni alla compartecipazione sanitaria sono previste per:

  • età e reddito: per fasce di età da 0 a 6 anni e oltre 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a Euro 36.151,98 annui
  • disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a Euro 8.263,31 elevato a Euro 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico
  • titolari di pensione o assegno sociale di età superiore ai 65 anni e familiari a carico
  • titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a Euro 8.263,31 elevato a Euro 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
  • disoccupati – e familiari a carico – che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod. E90);
  • lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo – e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91)
  • lavoratori in mobilità – e familiari a carico – iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (cod. E92).
  • per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l’applicazione del codice di esenzione E02;

    Tenuto che una fetta di popolazione a seguito del crescente disagio economico rischia di non poter accedere alle cure sanitarie non rientrando in alcuna delle tipologie in elenco e non essendo possibile nella situazione attuale accedere all’ esenzione per indigenza.

    Si chiede al Sindaco e alla Giunta

    i motivi che hanno determinato la sospensione dell’esenzione per indigenza e se questo dipenda dal mancato stanziamento e/o trasferimento di risorse da parte del Comune di Pisa alla Società della Salute.

    Francesco Auletta

    Condividi questo articolo

    Lascia un commento