Considerato che Ilaria Salis è una cittadina italiana di 39 anni e dal febbraio 2023 è detenuta in carcere a Budapest in attesa di processo con l’accusa di lesioni ai danni di due manifestanti neonazisti;
Considerato che l’aggressione di cui è accusata è avvenuta durante un raduno annuale di militanti neonazisti in memoria della resistenza hitleriana all’avanzata dell’Armata rossa nel corso della Seconda guerra mondiale;
Considerato che all’accusa di lesioni personali di cui Ilaria Salis è imputata sono state aggiunte due aggravanti: aver commesso il reato all’interno di un’organizzazione criminale (il gruppo tedesco Hammerbande), al quale però secondo i suoi legali non risulta appartenere, e aver messo a rischio la vita delle vittime, nonostante le vittime abbiano riportato prognosi molto lievi, inferiori a 9 giorni;
Considerato che con le suddette aggravanti Ilaria Salis, che respinge ogni accusa, si dichiara innocente e ha rifiutato il patteggiamento a 11 anni di carcere, rischia ora fino a 24 anni di carcere;
Considerato che fino ad ora nessuna delle persone aggredite ha sporto denuncia contro Ilaria Salis né la ha riconosciuta;
Considerato che Ilaria Salis ha dichiarato di aver vissuto fin dall’inizio della sua detenzione in condizioni degradanti e disumane: ha trascorso otto giorni in cella di isolamento senza carta igienica, sapone e assorbenti, ha aspettato più di un mese per ricevere dall’Ambasciata italiana degli asciugamani, è stata trattenuta in una cella in cui erano presenti topi, scarafaggi e cimici dei letti che le hanno causato reazione allergica per la quale non è stata curata;
Considerato che le Regole dell’Organizzazione delle Nazione Unite sullo standard minimo per il trattamento dei detenuti, adottate dall’Assemblea generale della suddetta organizzazione nel 2015, stabiliscono che “Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro sostanziale dignità e valore come esseri umani. Nessun prigioniero potrà essere sottoposto a, e tutti i prigionieri devono essere protetti da, tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere invocata come giustificazione”; il regolamento stabilisce inoltre che ai detenuti vanno garantite l’igiene personale, l’assistenza sanitaria, le comunicazioni con la famiglia e i rappresentanti legali, diplomatici e consolari, e pone specifici limiti all’uso degli strumenti di coercizione;
Considerato che l’art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nel 2017 e l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (firmata nel 1950) dal Consiglio d’Europa sanciscono che “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”;
Considerato che analoghe disposizioni sono inserite nelle Regole penitenziarie europee contenute nella Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri;
Vista la sentenza pilota del 2015 con cui la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha condannato l’Ungheria per le violazioni 3 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo dell’ 1 giugno 2023 che contesta all’Ungheria la violazione dell’art. 2 del Trattato dell’Unione Europea che recita: “l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani […] Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia […]”;
Considerato che la ONG per i diritti umani Helsinki Committee, con sede a Budapest, ha denunciato più volte le violazioni dei diritti umani dei detenuti commesse in Ungheria, sottolineando fra l’altro l’uso sproporzionato degli strumenti di coercizione fisica, il grave sovraffollamento e le insufficienze igienico-sanitarie delle carceri;
Ritenuto quindi che Ilaria Salis sta trascorrendo il periodo di custodia cautelare in carcere in condizioni incompatibili con le norme e le convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti delle persone private della libertà;
Vista la Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, che al “considerando” 5) evidenzia che “per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa del processo, laddove un residente non lo sarebbe “ e sottolinea che “in uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente”;
Considerato che, in ottemperanza alla suddetta Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, i legali di Ilaria Salis hanno ripetutamente presentato istanza per chiedere che le misure cautelari fossero svolte nello Stato di residenza dell’imputata, e che tali richieste, mai sostenute dall’Ambasciata italiana a Budapest, sono state respinte dalla magistratura ungherese;
Preso atto che in una nota del 5 febbraio 2024, dopo l’incontro con il padre di Ilaria Salis, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno affermato che “i principi di sovranità giurisdizionale di uno Stato impediscono qualsiasi interferenza sia nella conduzione del processo sia nel mutamento dello status libertatis dell’indagato”, dichiarano l’indisponibilità del Governo italiano a chiedere per Ilaria Salis il trasferimento agli arresti domiciliari in Italia;
Il Consiglio Comunale esprime
Forte preoccupazione per il rischio di ulteriori violazioni dei diritti umani e civili di Ilaria Salis durante la sua detenzione in Ungheria, e disappunto per la decisione dei ministri italiani di non sostenere attivamente le richieste di supporto dei suoi familiari e dei suoi legali
E impegna altresì la Giunta
A farsi portavoce presso il Governo italiano e le Istituzioni europee affinché intraprendano ogni azione possibile per garantire il rispetto dei diritti umani e civili di Ilaria Salis, e si adoperino per consentire che il processo a suo carico abbia luogo in Italia;
A far esporre sulla facciata della sede del Comune di Pisa in piazza XX Settembre uno striscione con la scritta “Giustizia e dignità per Ilaria Salis”.
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare